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  • Credito d’imposta sui dividendi da partnership estera

    Credito d’imposta sui dividendi da partnership estera

    Con le ultime sentenze emesse dalla Corte d Cassazione (sentenze n. 2066/2021, n. 23190/2023 e n. 28801/2024) , si sta confermando la possibilità di beneficiare del credito d’imposta estero anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

    E’ interessante coordinare questo tema con quello relativo alla gestione delle partecipazioni detenute da soci italiani in società di persone residenti all’estero e ivi fiscalmente “trasparenti”, generalmente denominate partnership.

    Ai sensi della norma italiana, il reddito generato dalla Partnership è tassato in Italia solo in caso di distribuzione come “dividendo”.

    Le imposte estere pagate dal socio residente in Italia sulla quota di utili a lui spettanti sono considerate come imposte pagate dalla società e saranno scomputate, ai fini della tassazione in Italia, dall’ammontare lordo distribuito al socio stesso.

    facendo un esempio:

    • il reddito della partnership estera di spettanza del socio persona fisica fiscalmente residente in Italia è pari a 1000.000 €,
    • viene tassato anche nello stato della fonte in capo al socio stesso per 150.000 €.

    Su queste basi, l’applicazione del cosiddetto “netto frontiera” vedrà la percezione del reddito, al momento dell’effettiva distribuzione del medesimo, produrre un dividendo imponibile in Italia, assoggettato ad un’aliquota del 26%, pari a 850.000 €, senza operatività alcuna del credito d’imposta ex art. 165 del TUIR.

    Si ritiene, inoltre, che possano essere detratte dall’imposta italiana le eventuali ritenute subìte all’estero all’atto della distribuzione dell’utile.

    Molto più dubbi desta, invece,  la possibilità di ridurre il prelievo in uscita in base alla disciplina convenzionale sui dividendi (art. 10 del modello OCSE), dal momento che il § 27 del Commentario all’art. 10 evidenzia che i relativi principi non sono estensibili alle distribuzioni operate dalle società di persone “trasparenti”.

    La L. 111/2023 prevede la “razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale”. questo significa che, quando la legge troverà attuazione, le partnership estere saranno considerate fiscalmente trasparenti anche in Italia e sarà possibile scomputare il credito per le imposte pagate all’estero dal socio.

    In ragione di queta complessa normativa e dei cambiamenti che i prospettano, è consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati nel diritto tributario internazionale.

  • Società di persone estera – Convenzioni contro le doppie imposizioni

    Società di persone estera – Convenzioni contro le doppie imposizioni

    In base alla risposta all’interpello 12.1.2022 n. 17, per i dividendi erogati da una società di capitali italiana a una società di persone estera trasparente di diritto inglese:

    • la partnership non ha titolo a fruire dei benefici del DTA Italia-Regno Unito (consistenti, nello specifico caso, nella riduzione della ritenuta in uscita), in quanto priva di soggettività passiva sua propria e, quindi, non rientrante tra le “persone residenti” contemplate dal Trattato;
    • possono, però, beneficiare della Convenzione i partner, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione (liable to tax) nel proprio Stato di residenza e siano i beneficiari effettivi dei proventi.
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