Un tema che viene affrontato raramente è quello della tassazione o meno delle vincite nei casinò.
In base al comma 1-bis nell’art. 69 del TUIR “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”.
Questo significa che un residente fiscale Italiano non sarà assoggettato a tassazione come redditi diversi per i premi vinti nei casinò italiani, UE e SEE.
Il principio è stato anche ribadito dalla Cassazione n. 13038 del 14 maggio 2021
Cosa accade, invece, alle vincite realizzate in paesi extra UE? Ad esempio in uno dei casinò di Las Vegas.
In questo caso, come chiarito dalla recente ordinanza n. 3879/2025 della Corte di Cassazione, non applica il comma 1-bis nell’art. 69 del TUIR, bensì il comma 1 in base al quale “i premi e le vincite di cui alla lett. d) del comma 1 dell’art. 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione”. La persona fisica residente in Italia che vince delle somme di denaro in un casinò extra UE è tenuta a dichiararla nel quadro RL del Modello Redditi e assoggettare il premio a tassazione IRPEF.
La stessa Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, all’art. 22, prevede la tassazione esclusiva delle vincite al casinò nello Stato di residenza del percettore del premio.
Una situazione simile a quella di cui alla sentenza sopra menzionata, si è verificata in riferimento a vincite realizzate nel Principato di Monaco, anch’esso Paese extra UE, ed è stata trattata dalla Cassazione con la sentenza n. 24589/2020, la quale, anche in queto caso, ha statuito l’imponibilità in Italia del premio.
Vale inoltre la pena di sottolineare che la norma prevede un regime di tassazione piena delle vincite, cioè al lordo delle spese sostenute per produrle.