Il presente contributo fornisce un supporto per identificare la territorialità delle criptovalute ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e del monitoraggio fiscale.
Interpello 1.8.2022 n. 397:
- Cripto-attività di fonte italiana
- Detenute tramite intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia.
- Archiviate su supporti informatici (es. chiavette USB) localizzati in Italia.
- Cripto-attività di fonte estera
- Detenute tramite intermediari esteri.
- Archiviate su supporti informatici localizzati all’estero.
Circolare 30/2023 – Specifiche aggiuntive in merito alla territorialità delle criptovalute:
- Cripto-attività considerate di fonte italiana:
- Le chiavi di accesso sono detenute presso intermediari residenti in Italia.
- Esiste uno stabile rapporto tra le cripto-attività e un intermediario residente in Italia.
- Cripto-attività detenute direttamente dal contribuente:
- Fonte italiana:
- Se le chiavi di accesso sono archiviate su supporti informatici (es. chiavette USB) localizzati in Italia.
- Presunzione di localizzazione in Italia se il contribuente è residente in Italia, salvo prova contraria.
- Fonte estera:
- Se il supporto è localizzato all’estero.
- Fonte italiana:
Chiarita quindi l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria italiana in merito alla territorialità delle criptovalute, per quanto riguardo i soggetti residenti in Italia, sulla base del “worldwide taxation principle” le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, tra cui le cripto-attività, qualunque sia la fonte, sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. L’aliquota impositiva verrà aumentata al 33% a partire dal 2026.
Inoltre, ai fini del monitoraggio fiscale, a partire dal 2023, le critpo-attività devono essere indicate nel quadro RW del modello REDDITI anche da parte dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Compilazione del quadro RW
Introduzione normativa (dal 1° gennaio 2023):
La Legge n. 197/2022 ha modificato l’art. 4 del DL 167/90, introducendo l’obbligo esplicito di monitoraggio fiscale nel quadro RW per tutte le cripto-attività (prima obbligo previsto solo in via interpretativa).
Disciplina dal 2023
- Obblighi generali:
- Espressa previsione dell’indicazione delle cripto-attività nel quadro RW per:
- Possessori diretti.
- Titolari effettivi secondo normativa antiriciclaggio.
- Espressa previsione dell’indicazione delle cripto-attività nel quadro RW per:
- Detenzione di cripto-attività:
- Obbligo di compilazione del quadro RW indipendentemente da modalità di archiviazione (wallet, conti digitali, ecc.) o localizzazione (Italia o estero).
- Un rigo da compilare per ogni portafoglio o sistema di conservazione.
- Eccezioni (smarrimento chiavi private):
- Non si indicano cripto-attività smarrite o soggette a furto dimostrabile (denuncia all’autorità competente).
- Vale anche per piattaforme chiuse o fallite senza accesso al wallet.
Esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale
- Condizioni di esonero:
- Attività affidate in gestione/amministrazione a intermediari italiani.
- Contratti conclusi tramite intermediari italiani.
- Redditi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da intermediari.
- Eccezioni:
- Attività di staking:
- Redditi soggetti a ritenuta del 26% se accreditati da società italiana.
- Non soggette a obblighi di monitoraggio fiscale.
- Wallet custodial presso intermediario italiano:
- Se i redditi non sono stati assoggettati a ritenuta, obbligo di compilazione del quadro RW.
- Attività di staking:
Regime sanzionatorio
- Sanzioni per omissioni:
- 3%-15% dell’importo non dichiarato.
- Paradisi fiscali: Sanzione raddoppiata (6%-30%).
- Presentazione quadro RW entro 90 giorni dal termine: Sanzione fissa di 258 euro.
- Esclusione del raddoppio sanzioni:
- Mancata compilazione del quadro RW non comporta raddoppio per attività estere detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato.
Soggetti non residenti
Per i soggetti non residenti, in base alla normativa nazionale, le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, se le cripto-attività sono di fonte italiana secondo i criteri sopra esposti, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97 (33% a partire dal 2026). I non residenti rimangono quindi attratti all’imposizione italiana per i proventi delle cripto-attività.
Questa disposizione va tuttavia coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Pur se non espressamente specificato, si ritiene che le plusvalenze da cripto-attività rientrino tra i redditi disciplinati dall’art. 13 paragrafo 5 del modello OCSE, quindi tassate nel solo Stato di residenza del cedente; se così è, il non residente avrebbe titolo a non subire l’imposizione italiana, o a richiedere il rimborso, ove l’imposta sia stata prelevata.