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  • Tassazione in Italia delle SCI francesi

    Tassazione in Italia delle SCI francesi

    Come sono assoggettati a tassazione, ad oggi, i soci residenti fiscali in Italia di società di persone estere e, in particolare, delle SCI francesi?

    Le partnership sono una forma societaria presente in vari ordinamenti (per fare gli esempi più comuni, possiamo menzionare le LLP in UK, le LLC negli USA, le SCI in Francia e nel Principato di Monaco), anche se non tutti, e, generalmente, prevedono la tassazione per trasparenza in capo ai soci del redditi generato dalle stesse.

    Il principio generale: tassazione per trasparenza e distribuzione dei proventi

    Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, l’Italia considera soggette a IRES le entità estere quali le partnership, anche se fiscalmente trasparenti secondo l’ordinamento estero. Pertanto, i soci italiani di tali entità sono tassati in Italia non per trasparenza, bensì solo al momento della distribuzione dei proventi, che vengono qualificati come dividendi di fonte estera e assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%.

    Questa divergenza tra gli ordinamenti ha portato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, a introdurre un criterio interpretativo volto a evitare la doppia imposizione: le imposte assolte all’estero dal socio italiano sul reddito percepito per trasparenza si considerano, per finzione, sostenute dalla società estera stessa. Di conseguenza, in Italia sarà tassato solo il reddito effettivamente percepito, al netto dell’imposta estera.

    Tuttavia, questo meccanismo non elimina l’asimmetria temporale: l’imposta estera è versata nel periodo di produzione del reddito, mentre l’imposta italiana interviene solo in seguito alla distribuzione, potenzialmente anche anni dopo.

    La disparità di trattamento tra le sociétés civiles immobilières (SCI) francesi e le società semplici italiane

    Un esempio che tocca molti italiani, per una questione di prossimità geografica, è quello delle sociétés civiles immobilières (SCI) di diritto francese che detengono immobili localizzati in Francia ma i cui soci sono residenti nel nostro paese.

    La loro qualificazione fiscale in Italia può avere implicazioni molto diverse:

    • SCI residente in Italia in quanto esterovestita: se la sede dell’amministrazione è in Italia, la SCI è fiscalmente residente (si rimanda allo specifico contenuto). La cessione di un immobile detenuto da oltre 5 anni è esente da tassazione ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.
    • SCI interposta (fiscalmente inesistente): se la SCI è ritenuta priva di autonoma soggettività fiscale, i redditi (inclusa l’eventuale plusvalenza) si imputano direttamente ai soci italiani, con effetti fiscali analoghi alla situazione precedente.
    • SCI fiscalmente esistente e residente all’estero: in questo caso, la plusvalenza non è tassata in Italia in quanto esclusa dall’art. 67 TUIR, ma al momento della distribuzione dell’utile ai soci italiani si applica l’art. 44, comma 1, lett. e), con tassazione del 26% sul provento come reddito di capitale, al netto delle imposte già assolte in Francia.

    Per una società semplice italiana che cede un immobile detenuto da oltre 5 anni, la plusvalenza è esente e la successiva distribuzione ai soci non genera alcun reddito imponibile.

    Tuttavia, in presenza di una SCI estera non esterovestita, fiscalmente esistente e residente in Francia, la distribuzione dell’utile derivante dalla cessione di un immobile (seppur detenuto da oltre 5 anni) viene tassata in Italia come dividendo, generando un carico fiscale del 26%, diverso rispetto al trattamento riservato alle società semplici italiane.

    Esempio pratico

    La SCI è fiscalmente trasparente in Francia ma opaca in Italia. Ipotizziamo che la società venda un immobile in Francia detenuto da 10 anni, realizzando una plusvalenza di 100.000 €.

    • In base all’art. 13, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la tassazione è concorrente.
    • Il Code Général des Impôts prevede in Francia una tassazione del 19% ridotta in base agli anni di possesso: immaginiamo un’imposta dovuta in Francia pari ad € 14.000.
    • In Italia, la plusvalenza è invece esclusa da tassazione in quanto l’immobile è detenuto da oltre 5 anni.
    • Tuttavia, al momento della distribuzione dell’utile ai soci, l’Italia applica l’art. 44, comma 1, lett. e): reddito di capitale tassato al 26%. L’imposta italiana sarà quindi (100.000 – 14.000) × 26% = 22.360 €, con un’imposizione complessiva di 36.360 €.

    A parità di situazione sostanziale, se l’immobile fosse stato posseduto da una società semplice italiana, il carico fiscale sarebbe stato pari a zero in Italia e 14.000 € in Francia, senza ulteriori conseguenze al momento della distribuzione.

    Conclusione

    Vi è una evidente asimmetria tra la tassazione in Italia delle SCI francesi e delle società semplici italiane.

    L’attuale trattamento delle entità estere opache crea una discriminazione rispetto alle entità italiane trasparenti. La riforma prevista dalla legge delega 111/2023 rappresenta un’opportunità per allineare i due regimi, riconoscendo la trasparenza fiscale attribuita dalle giurisdizioni estere. Questo principio, se adottato, renderebbe irrilevante ai fini italiani la distribuzione di utili già tassati all’estero, ponendo fine a una forma di doppia imposizione non giustificata e favorendo la neutralità fiscale.