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  • Dividendi esteri percepiti da persone fisiche

    Dividendi esteri percepiti da persone fisiche

    La disciplina fiscale italiana regola in modo dettagliato il trattamento dei dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti in Italia. Ecco un’analisi dei principali aspetti normativi e giurisprudenziali legati a questa tematica.

    Ritenuta a titolo di imposta: regime ordinario

    L’articolo 27, comma 4, del DPR 600/73 stabilisce che i dividendi di fonte estera incassati da persone fisiche non esercenti attività d’impresa siano soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Tale aliquota si applica sull’intero importo percepito, indipendentemente dalla natura qualificata o meno della partecipazione.

    Si rimanda allo specifico articolo per i dividendi percepiti da società residenti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

    Base imponibile e “Netto Frontiera”

    Il comma 4-bis dello stesso articolo prevede che la ritenuta sui dividendi eteri debba essere calcolata sul “netto frontiera”, ovvero al netto delle eventuali ritenute operate dallo Stato estero. Questo principio si applica solo se il dividendo è riscosso attraverso un intermediario fiscale residente.

    Dividendi percepiti direttamente: imposta sostitutiva

    Se i dividendi sono percepiti senza l’intervento di un intermediario italiano (ad esempio, su conti esteri), il contribuente è tenuto a dichiarare l’utile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, applicando un’imposta sostitutiva del 26%, come previsto dall’articolo 18 del TUIR. Tuttavia, in questo caso, l’imposta viene calcolata sull’intero importo lordo del dividendo, in deroga alla regola del “netto frontiera”.

    Disparità impositiva e critiche

    L’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, che considera il dividendo lordo come base imponibile per l’imposta sostitutiva, ha sollevato diverse critiche in dottrina. In particolare, si evidenzia una potenziale violazione dell’articolo 63 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri.

    Credito per imposte estere

    Il credito per le imposte assolte all’estero non è riconosciuto nei casi in cui i dividendi siano tassati in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva. Questo aspetto è stato oggetto di dibattito, soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 25698 del 1° settembre 2022.

    Giurisprudenza e precedenti

    La sentenza Cass. 1.9.2022 n. 25698 ha stabilito che, qualora la tassazione italiana avvenga in modo obbligatorio, le imposte assolte all’estero possano essere detratte ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Questo principio è stato esteso anche ai rapporti disciplinati da trattati fiscali simili a quello tra Italia e Stati Uniti, applicabili a Paesi come Francia, Regno Unito e Germania.

    Per il credito relativo alle imposte estere detratte dall’imposta sostitutiva sui dividendi, si rimanda allo specifico articolo.

    Esempio di Tassazione

    Un esempio pratico aiuta a comprendere meglio la disparità tra i regimi di tassazione. Consideriamo un dividendo lordo di 1.000.000 con una ritenuta estera del 15% (150.000):

    • Percezione diretta: L’imposta sostitutiva del 26% si applica sull’importo lordo, pari a 260.000, portando l’onere fiscale totale a 410.000 e il dividendo netto a 590.000.
    • Percezione tramite intermediario: La ritenuta si applica sul “netto frontiera” di 850.000, risultando in un’imposta di 221.000. L’onere complessivo è di 371.000, con un dividendo netto di 629.000.

    Conclusioni e Implicazioni Fiscali

    La disparità nei regimi di tassazione può comportare oneri aggiuntivi per i contribuenti che percepiscono dividendi direttamente dall’estero. Inoltre, la possibilità di ottenere un rimborso per la differenza d’imposta rimane limitata, come evidenziato dalla giurisprudenza recente.

    In tale contesto, è essenziale valutare attentamente il regime fiscale applicabile e considerare l’assistenza di un consulente per ottimizzare la gestione delle imposte sui dividendi esteri.

  • Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Regime Fiscale Ordinario: Applicazione della Ritenuta al 26%

    I dividendi distribuiti da società italiane a soggetti non residenti, inclusi coloro che risiedono in paesi a fiscalità privilegiata, sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 26% sull’intero importo del dividendo, a condizione che la partecipazione non sia collegata a una stabile organizzazione situata in Italia.

    Rimborso Parziale della Ritenuta (11/26)

    L’articolo 27, comma 3, del DPR 600/73 prevede che i soggetti non residenti possano richiedere il rimborso di una parte della ritenuta applicata in Italia, fino a un massimo di 11/26. Per ottenere il rimborso, è necessario dimostrare, tramite una certificazione dell’ufficio fiscale estero competente, di aver pagato imposte definitive sugli stessi utili nel Paese di residenza.

    La richiesta di rimborso deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dall’applicazione della ritenuta.

    Come indicato nella Circolare Ministeriale 24 giugno 1998, n. 165/E, il contribuente non residente può scegliere il regime più vantaggioso tra il rimborso ordinario (11/26) e quello previsto da eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Le Convenzioni contro le doppie Imposizioni

    La normativa nazionale deve essere integrata con le regole previste dalle Convenzioni contro la doppia imposizione, basate sul modello OCSE.

    Queste Convenzioni, nella maggior parte dei casi, prevedono:

    • Il diritto dello Stato in cui ha sede la società che distribuisce i dividendi (Italia) di applicare una ritenuta fiscale, generalmente pari al 15%.
    • Un’aliquota ulteriormente ridotta (fino al 5%) per dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

    Nel caso di soci persone fisiche non residenti, la ritenuta applicata in uscita è generalmente pari al 15%.

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta all’interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, ha chiarito che una partnership estera (ad esempio britannica) non può beneficiare direttamente delle agevolazioni previste dalla Convenzione con l’Italia. Tuttavia, i partner della partnership possono accedere ai benefici convenzionali per la loro quota di reddito, a condizione che:

    • Siano soggetti a imposizione nel proprio Paese di residenza.
    • Siano i beneficiari effettivi dei dividendi.

    Come Richiedere l’Applicazione delle Convenzioni o il Rimborso

    Per beneficiare di un’aliquota ridotta prevista da una Convenzione contro la doppia imposizione, oppure per richiedere il rimborso delle ritenute eccedenti, il socio non residente deve agire preventivamente.

    La richiesta si effettua utilizzando il modello A (approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 84404 del 10 luglio 2013), che deve includere:

    • L’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero.
    • La certificazione dell’autorità fiscale estera relativa alla residenza del beneficiario.

    Il modello deve essere inviato:

    • Al sostituto d’imposta italiano, per ottenere l’applicazione diretta dell’aliquota ridotta.
    • Al Centro Operativo di Pescara, per il rimborso delle ritenute eccedenti già versate.

    Per i residenti in Italia, l’attestato di residenza fiscale italiana viene rilasciato dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con lo stesso provvedimento.

    Conclusioni

    La tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti richiede un’attenta gestione della normativa nazionale e delle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali. Presentare in modo tempestivo e completo la documentazione necessaria consente di beneficiare delle aliquote ridotte e di evitare la doppia imposizione sui redditi percepiti.

    Per i dividendi di fonte estera, si rimanda allo specifico articolo.