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  • Tassazione immobili all’estero

    Tassazione immobili all’estero

    Il possesso o la cessione di immobili situati all’estero può generare redditi assoggettati a tassazione in Italia.

    Inoltre, il possesso di tali immobili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali (tra cui i trust) prevede la compilazione del quadro RW, ai fini del monitoraggio fiscale e comporta il pagamento dell’IVIE con aliquota dell’1,06%.

    Reddito da affitto degli immobili all’estero

    A livello convenzionale, l’art. 6 del modello OCSE prevede un tipo di tassazione concorrente.

    Qualora la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra lo Stato estero e l’Italia preveda la tassazione dei redditi generati dall’immobile nello Stato di ubicazione, non si esclude la potestà impositiva concorrente dello Stato di residenza del percettore degli stessi.

    I redditi derivanti dagli immobili situati all’estero e imputabili a soggetti che non esercitano attività d’impresa rientrano tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. f) del TUIR. Le modalità di imposizione fiscale per tali immobili sono stabilite dall’art. 70, co. 2 del TUIR.

    Nel caso in cui l’immobile non sia soggetto a imposizione nel Paese estero in cui è situato, il contribuente è esonerato dall’indicarlo nella dichiarazione italiana, a condizione che non abbia percepito alcun reddito.

    Per gli immobili concessi in locazione, invece, l’art. 70, co. 2 del TUIR e le istruzioni al modello REDDITI prevedono le seguenti regole:

    • Se il reddito da locazione è tassato nel Paese in cui si trova l’immobile (ad esempio, in Francia), nella dichiarazione italiana va indicato l’importo dichiarato nello Stato estero. In questo caso, il contribuente ha diritto al credito per le imposte estere, ma non può applicare la deduzione forfetaria del 15%.
    • Se, al contrario, il Paese estero non prevede l’imposizione diretta sui canoni di locazione, come negli Emirati Arabi Uniti, dove i redditi personali non sono tassati, il canone di locazione concorre alla formazione del reddito imponibile in Italia ridotto del 15%, senza possibilità di usufruire del credito per imposte estere, anche perchè queste non sono dovute.

    La risoluzione DRE Lombardia 15.2.2010 n. 12155, in linea con precedenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il reddito da dichiarare in Italia si determina sottraendo dalle somme percepite a titolo di locazione le spese deducibili secondo la normativa fiscale del Paese in cui è situato l’immobile. Ad esempio, se il contribuente ha percepito affitti per 36.000 euro e la normativa locale consente la deduzione di spese per 10.000 euro, il reddito da dichiarare in Italia sarà di 26.000 euro, purché nel Paese estero tali somme non siano state soggette a imposta, ad esempio per effetto di deduzioni generali dalla base imponibile.

    Disallineamento dei periodi d’imposta

    Un caso peculiare si verifica quando il periodo d’imposta dello Stato in cui è situato l’immobile non corrisponde a quello italiano. Ciò accade, ad esempio, nel caso di un contribuente residente in Italia che possieda immobili nel Regno Unito, dove l’anno fiscale decorre dal 6 aprile dell’anno N fino al 5 aprile dell’anno N+1.

    Ai sensi dell’art. 70 co. 2 del TUIR, in situazioni di disallineamento tra il periodo d’imposta estero e quello italiano, il reddito viene determinato facendo riferimento al periodo d’imposta dello Stato estero che si conclude nel corso dell’anno fiscale italiano.

    Di conseguenza, se il periodo d’imposta estero va dal 6 aprile dell’anno N al 5 aprile dell’anno N+1, i redditi derivanti dall’immobile per il periodo 06/04/2024 – 05/04/2025 devono essere interamente imputati all’anno solare 2025 del contribuente residente in Italia.

    Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 9 del 2015, l’imposta versata all’estero è detraibile, ai sensi dell’art. 165 del TUIR, nel periodo d’imposta italiano al quale è attribuito il reddito estero. Nel caso sopra descritto, quindi, l’imposta estera relativa al periodo 06/04/2024 – 05/04/2025 sarà detratta dall’imposta italiana dovuta per il 2025, anno in cui il reddito estero viene dichiarato.

    Cessione di immobili situati all’estero

    Secondo quanto previsto dall’art. 13 del modello OCSE, le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili possono essere assoggettate a tassazione concorrente sia nel Paese in cui tali immobili sono situati, sia nel paese di residenza del percettore del reddito.

    Di conseguenza, possono verificarsi situazioni di doppia imposizione, che vengono generalmente risolte attraverso il meccanismo del credito per le imposte pagate all’estero, disciplinato dall’art. 165 del TUIR.

    Ovviamente è possibile che uno o entrambi i paesi non assoggettino ad imposizione tale plusvalenza. Simile circostanza si può verificare, ad esempio, quando il bene immobile sia detenuto da un certo numero di anni, prima di essere venduto in base alla propria legislazione interna (come avviene in Germania e in Italia).

    La tassazione delle plusvalenze relative alla cessione di immobili situati all’estero avviene ai sensi dell’art. 67 del TUIR, secondo il criterio di cassa, secondo due modalità principali:

    1. Tassazione ordinaria (IRPEF):
      1. Se la plusvalenza è imponibile, viene tassata con le aliquote ordinarie IRPEF, in base allo scaglione di reddito del contribuente.
    2. Imposta sostitutiva del 26%:
      1. Se il contribuente lo richiede al notaio al momento della vendita, può optare per un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (art. 1, co. 496, L. 266/2005, modificato dal DL 124/2019).

    La plusvalenza è imponibile solo se:

    • L’immobile è stato ceduto entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione (art. 67, co. 1, lett. b, TUIR).
    • Non è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso.

    Se invece la vendita avviene dopo cinque anni o riguarda un immobile adibito a prima casa, la plusvalenza non è soggetta a tassazione.

    Un caso di particolare interesse riguarda la vendita di partecipazioni in società immobiliari. L’art. 13, paragrafo 4, del modello OCSE stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni il cui valore dipende per oltre il 50%, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in un altro Stato contraente possono essere tassate in tale Stato.

    Tuttavia, il principio della tassazione concorrente sulle plusvalenze legate alle società immobiliari è stato recepito solo in un numero limitato di Trattati sottoscritti dall’Italia. La maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese, infatti, non contiene disposizioni specifiche in merito e si limita ad applicare le regole generali, secondo cui la tassazione delle plusvalenze avviene esclusivamente nel Paese di residenza del venditore.

    Quadro RW

    I contribuenti residenti in Italia sono tenuti a riportare nel quadro RW tutti gli investimenti e le attività di natura patrimoniale detenuti all’estero, sia direttamente che indirettamente o tramite soggetti interposti.

    La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 del 2015 ha approfondito il tema dell’interposizione chiarendo, a titolo esemplificativo, che rientra nella definizione di soggetto fittiziamente interposto una società situata in un Paese a fiscalità privilegiata, priva di obblighi contabili, laddove la struttura societaria sia meramente formale e la reale titolarità dei beni sia da ricondurre al socio.

    Per quanto riguarda i trust, essi sono considerati soggetti interposti quando il patrimonio in essi conferito rimane nella disponibilità del disponente o rientra nella sfera patrimoniale dei beneficiari.

    Nel caso in cui il trust si configuri come un mero schermo giuridico e la titolarità effettiva dei beni sia da attribuire ad altri soggetti, come il disponente o i beneficiari, il trust deve essere considerato interposto. Di conseguenza, sia il patrimonio che i redditi generati devono essere imputati ai soggetti che ne hanno la reale disponibilità.

    Ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, sono obbligati alla compilazione del quadro RW anche coloro che, pur non essendo titolari diretti di investimenti o attività finanziarie detenute all’estero, ne risultano i beneficiari effettivi.

    Il titolare effettivo viene definito come la persona fisica che, pur non essendo formalmente il cliente, è colui per conto del quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale viene eseguita o l’operazione è realizzata.

    I beni immobili detenuti all’estero sono soggetti ad IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) pari all’1,06%. Fino al 31.12.2023, l’aliquota applicata era dello 0,76%.

    L’imposta deve essere calcolata e dichiarata nel quadro RW del modello fiscale, unitamente all’IVAFE.

    Il caso particolare dei neo domiciliati

    Per i soggetti che beneficiano del regime dei neo domiciliati di cui all’art. 24-bis del TUIR, per il quale si rimanda all’apposito contenuto, vengono meno le considerazioni fatte fino ad ora in merito alla tassazione degli immobili detenuti all’estero.

    Il regime, infatti, prevede un’imposta sostitutiva pari a 200.000 che copre quasi tutti i redditi di fonte estera. Ne deriva che affitti e plusvalenze sarebbero inclusi in tale flat tax.

    Allo stesso tempo, per i periodi d’imposta di validità dell’opzione opera l’esenzione dall’obbligo di:

    • compilare il quadro RW;
    • versare l’IVIE.

    La decisione di aderire o meno al regime, qualora ne ricorrano i requisiti di legge, è da effettuarsi dopo attenti calcoli di convenienza.

  • Cessione di partecipazioni e trasferimento di residenza

    Cessione di partecipazioni e trasferimento di residenza

    Nell’ambito delle Convenzioni Contro le Doppie Imposizioni (CDI), il trattamento fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni è regolato dall’articolo 13 del modello OCSE. Questo articolo stabilisce criteri di territorialità specifici, differenziando le modalità di imposizione a seconda della natura dei beni coinvolti.

    Regole generali

    In particolare, il principio di tassazione varia in base alla tipologia di asset oggetto della plusvalenza. Tra le principali categorie disciplinate rientrano:

    • Beni immobili, per i quali il diritto di tassazione spetta generalmente allo Stato in cui il bene è situato;
    • Beni mobili appartenenti a una stabile organizzazione, tassati nello Stato in cui la stabile organizzazione è localizzata;
    • Navi e aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, che seguono regole particolari in base alla giurisdizione dell’impresa che li gestisce;
    • Altri beni, per i quali l’imposizione dipende dalle disposizioni specifiche previste dalle singole convenzioni.

    Queste distinzioni riflettono la volontà di bilanciare gli interessi fiscali degli Stati coinvolti, evitando fenomeni di doppia imposizione o doppia non imposizione.

    Per quanto riguarda la cessione di partecipazioni, la regola generale prevede la tassazione esclusiva della plusvalenza nello stato di residenza del cedente.

    Cessione di partecipazioni con contestuale trasferimento di residenza

    Tuttavia, alcune Convenzioni includono clausole che consentono l’imposizione anche nello Stato nel quale ha la residenza la società ceduta, a condizione che il cedente, residente nell’altro Stato, sia stato residente dello stesso Stato della società ceduta in un periodo immediatamente anteriore al trasferimento delle azioni o quote, generalmente fissato in 5 anni.

    Queste clausole sono state introdotte per impedire che un individuo, dopo aver trasferito la propria residenza fiscale in un altro Stato—spesso con una tassazione più favorevole—venda immediatamente le proprie partecipazioni in una società situata nel Paese di origine, ottenendo così una plusvalenza che sarebbe tassata esclusivamente nel nuovo Stato di residenza. Al contrario, la loro applicazione consente ai due Stati di esercitare un potere impositivo concorrente, con l’obiettivo di disincentivare trasferimenti di residenza temporanei o meramente strumentali.

    Un esempio piuttosto attuale, in ragione del possibile trasferimento di molti ex-non-dom dal Regno Unito all’Italia, è proprio la convenzione tra questi due paesi, che include una clausola che consente di assoggettare a imposta la plusvalenza, se il cedente è stato residente nel paese della fonte nei 5 anni precedenti l’alienazione e la plusvalenza non è soggetta ad imposta dello stato della residenza del cedente.

    Articolo 13

    Utili di capitale

    1. (…)
    2. (…)
    3. (…)
    4. Gli utili derivanti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
    5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, una imposta sugli utili, derivanti dalla alienazione di un qualsiasi bene, realizzati da una persona fisica che:
    6. è residente dell’altro Stato contraente; e
    7. è stata residente del predetto primo Stato contraente in un qualsiasi momento nel corso dei cinque anni immediatamente precedenti l’alienazione del bene; e
    8. non è soggetta ad imposta per tali utili nell’altro Stato contraente.

    Simili clausole riconoscono quindi all’ex Stato di residenza la facoltà di tassare determinati redditi secondo la propria normativa interna. Tuttavia, questo potere non è assoluto, ma incontra dei limiti. In particolare, esso viene meno quando la normativa interna esclude la tassazione dei non residenti, come avviene nella maggior parte dei casi per le partecipazioni non qualificate.

    Diversamente, la tassazione può essere applicata quando la normativa interna non prevede specifiche esenzioni per i non residenti. Questo è il caso delle partecipazioni qualificate, per le quali il potere impositivo dello Stato di origine è generalmente riconosciuto.

    Regime dei neo domiciliati

    Un’impostazione analoga è stata adottata dal legislatore nazionale nell’articolo 24-bis del TUIR, che disciplina il regime dei neo domiciliati. In particolare, il comma 1 esclude dall’imposta forfettaria di 200.000 euro le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate nei primi cinque anni di applicazione del regime. Di conseguenza, tali plusvalenze restano soggette alla normale tassazione prevista dalla normativa vigente.

  • Residenza fiscale delle persone fisiche ed Esterovestizione

    Residenza fiscale delle persone fisiche ed Esterovestizione

    Il presente contributo tratta della residenza fiscale delle persone fisiche. Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, le persone fisiche residenti in Italia sono assoggettate a tassazione per i redditi ovunque prodotti, in Italia e all’estero.

    Al contrario, i soggetti non residenti sono tassati in Italia solo sui  ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

    Ai fini IRPEF, a partire dal 2024, sono considerate residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ovvero 183 o 184 giorni negli anni bisestili, considerando anche la frazioni di giorno, alternativamente:

    • hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 43 co. 2 c.c. (“la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”);
    • hanno il domicilio nel territorio dello Stato (per domicilio, a tal fine si intende per espressa previsione dell’art. 2 co. 2 del TUIR, “il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”);
    • sono presenti nel territorio dello Stato;
    • salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente.

    Ad esempio, la persona trasferitasi all’estero, senza aver effettuato l’iscrizione all’AIRE, a partire dal 2024 non potrà più essere considerata fiscalmente residente in Italia se prova di non aver avuto in Italia la residenza civilistica, il domicilio o di non essere stato presente sul territorio nazionale per la maggior parte del periodo di imposta.

    La Circolare 20/E del 2024, fornisce alcuni esempi relativi alla determinazione del domicilio relativo alla residenza fiscale delle persone fisiche:

    • il caso di una persona, iscritta all’AIRE, che lavora all’estero ma mantiene a propria disposizione, a qualunque titolo, una casa in Italia, lasciandovi attive le relative utenze, nella quale continua a rientrare nei fine settimana e dove trascorre alcuni periodi di astensione dal lavoro;
    • il caso di Tizio, avente un’abitazione di proprietà sia in Italia, sia nello Stato estero Beta: nell’abitazione italiana sono presenti i figli, nati da un primo matrimonio, mentre nella casa situata all’estero vive l’attuale coniuge; la persona lavora ordinariamente in Italia, si reca frequentemente in vari Paesi per viaggi professionali nonché nello Stato Beta durante i fine settimana e i periodi di astensione dal lavoro; il periodo di permanenza in Italia è quello più lungo rispetto agli altri Stati, circostanza che induce l’Agenzia a considerare la persona residente in Italia.

    Trasferimento della residenza fiscale delle persone fisiche in paradisi fiscali

    Il DM 4.5.99 indica la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche, prevista dall’art. 2 co. 2-bis del TUIR. In base a tale norma, infatti, si continuano a considerare fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati di cui al decreto menzionato.

    Esempi di paradisi fiscali sono gli Emirati Arabi, Panama, Hong Kong e Singapore. A partire dal 2024 è stata eliminata dalla lista, invece, la Svizzera.


    La presunzione si applica anche al caso del cittadino italiano che essendo stato a suo tempo iscritto nell’Anagrafe della popolazione residente si trasferisca in un paese a fiscalità privilegiata da un altro paese estero che non è incluso nella lista.

    La norma pone a carico del soggetto che si è trasferito all’estero l’onere di dimostrare la propria residenza estera, onere della prova che, invece, in caso di trasferimento in altre giurisdizioni, sarebbe a carico dell’Agenzia delle Entrate.

    Per dimostrare la genuinità del trasferimento della residenza fiscale all’estero, il contribuente potrebbe utilizzare gli elementi di prova individuati nella C.M. 2.12.97 n. 304/E, ossia:

    • disponibilità di un’abitazione permanente nel Paese estero adeguata ai bisogni abitativi personali e familiari;
    • stipula di contratti di locazione o acquisto di immobili residenziali adeguati ai bisogni abitativi personali e familiari;
    • pagamento di canoni per la fornitura di servizi (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) nel Paese estero;
    • assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia;
    • svolgimento di un rapporto di lavoro a carattere continuativo o di attività economica nel Paese estero;
    • mantenimento della famiglia all’estero, con iscrizione ed effettiva frequenza dei figli in istituti scolastici o di formazione del Paese estero;
    • accreditamento nel Paese estero di proventi ovunque conseguiti e movimentazione di somme di denaro o altre attività finanziarie;
    • possesso all’estero di beni anche mobiliari;
    • eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese estero.

    Al contrario, tra gli indici più significativi di residenza fiscale delle persone fisiche individuati dall’Agenzia delle Entrate e ricavabili anche dalla domanda di applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 24-bis del TUIR (c.d. agevolazione per i “neo residenti”), ci sono i seguenti:

    • La disponibilità, diretta o per interposta persona di una abitazione in Italia;
    • La presenza della famiglia (marito/moglie e/o figli, ma anche situazioni di convivenza) in Italia;
    • L’accreditamento di propri proventi nel Paese, ovunque conseguiti;
    • Il possesso diretto, o per interposta persona, di beni immobili lasciati a disposizione per oltre 90 giorni. Allo stesso modo è rilevante anche l’acquisto di beni immobili;
    • La presenza di cariche societarie in società residenti in Italia o, comunque, la partecipazione a riunioni d’affari;
    • Il mantenimento di relazioni sociali, l’iscrizione a circoli, club o associazioni di qualsiasi tipo;
    • Il trasferimento di denaro estero su Italia, tale da far presumere uno spostamento di interessi finanziari;
    • L’organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

    Oltre a questi elementi a catturare l’attenzione dell’Amministrazione finanziaria sono anche i pagamenti effettuati in Italia da parte del soggetto.

    Convenzioni contro le doppie imposizioni

    Qualora un soggetto venga considerato fiscalmente residente in due diverse giurisdizioni ai sensi delle rispettive norme nazionali, si applicano le convenzioni contro le doppie imposizioni.

    L’art. 4 del modello OCSE precisa che il termine “residente di uno Stato contraente” designa “ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, o di ogni altro criterio di natura analoga”.

    Per le persone fisiche, il modello di OCSE individua alcune regole (le coiddette “tie-breaker rules”) che servono per dirimere il conflitto di residenza che sorge ove un soggetto, in applicazione delle leggi nazionali, risulti residente in entrambi gli Stati contraenti.

    L’applicazione delle “tie-breaker rules” devono essere applicate nel seguente ordine gerarchico:

    • abitazione permanente (1° rule);
    • centro degli interessi vitali (2° rule);
    • luogo di soggiorno abituale (3° rule);
    • nazionalità (4° rule);
    • accordo fra gli Stati (criterio residuale).

    Le Convenzioni contro le doppie imposizioni costituiscono fonti vincolanti per gli Stati contraenti ed hanno efficacia di legge primaria prevalendo sulle norme interne (art. 75 del TUIR e art. 117 Cost.) in quanto norme speciali (Cass. 14240/2021; Cass. n. 1138/2009)

    Esterovestizione personale

    Nel caso in cui venisse constatato il fenomeno dell’esterovestizione personale, i redditi conseguiti all’estero sarebbero considerati imponibili in Italia e, dal 2024, assoggettati all’applicazione di una sanzione del 120% (in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

    Verrebbe inoltre applicata una sanzione dal 3% al 15% del valore delle attività patrimoniali e finanziarie di fonte estera non dichiarate nel quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui le attività siano detenute nei paradisi fiscali menzionati anteriormente.

  • Rientro dei cervelli: il regime degli impatriati

    Rientro dei cervelli: il regime degli impatriati

    Soggetti beneficiari

    Il regime degli impatriati (spesso impropriamente chiamato “rientro dei cervelli”), introdotto dall’ art. 5 del DLgs. 209/2023 che sostituisce la precedente norma recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, prevede una riduzione del 50% della base imponibile per i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, che diventano;
    • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
    • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per almeno 183 o 184 giorni) nel territorio dello Stato;
    • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
    • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni.

    Agevolazione

    L’agevolazione, che ha un tetto massimo di 600.000 euro, si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi, senza possibilità di estenderlo.

    I redditi oggetto dell’agevolazione sono costituiti da:

    • i redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
    • i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni” (art. 53 co. 1 del TUIR).

    Gli ulteriori redditi percepiti dal beneficiario, quali ad esempio dividendi o redditi da locazione, sono assoggettati a tassazione in base alle regole ordinarie.

    Il c.d. “rientro dei cervelli”, al contrario di quello dei neo residenti ex Art 24 bis del TUIR, si applica ai soli redditi prodotti in Italia, di conseguenza quelli di fonte estera sono assoggettati a tassazione secondo le norme ordinarie.

    Interazioni con altre agevolazioni

    Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 23.5.2017 n. 17), una persona che si trasferisce in Italia non può beneficiare nello stesso periodo d’imposta delle agevolazioni per gli impatriati e dei neo domiciliati. È però possibile beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.

    Tuttavia, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la più recente risposta all’interpello n. 16/2025, ha aperto alla possibilità di applicare contemporaneamente il nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e gli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010), purché riguardino redditi distinti.

    Questo principio potrebbe estendersi anche ad altri regimi, come quello per i neo residenti (art. 24-bis del TUIR), poiché la norma che ne escludeva la cumulabilità si riferisce solo al vecchio regime impatriati. Tuttavia, resta il divieto esplicito di cumulo tra il regime per i neo residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori.

    L’apertura dell’Agenzia potrebbe essere rilevante anche per chi è già rientrato nel 2024 e ha optato per una sola agevolazione, permettendo di applicare la seconda nel modello REDDITI PF 2025.

  • Italian Flat tax : A Safe Harbor for Former UK Res Non-Doms?

    Italian Flat tax : A Safe Harbor for Former UK Res Non-Doms?

    This article provides an overview of the Italian flat tax , as an alternative to the UK res non dom.

    Abolition of UK Res Non Dom

    The UK government announced in the 2024 Spring Budget its intent to abolish the long-standing “resident non-domiciled” (res-non-dom) regime effective April 6, 2025. This regime allowed High Net Worth Individuals (HNWI) and Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) residing but not domiciled in the UK to pay taxes on foreign income and gains only when remitted to the UK. The change includes transitioning to a global taxation framework and introducing a four-year Foreign Income and Gains (FIG) regime for new UK residents. These measures aim to generate additional revenue to reduce labour taxation but may lead to a significant outflow of wealthy taxpayers.

    The proposed tax reform mainly includes:

    Worldwide Taxation:

    All res-non-doms will automatically be considered domiciled in the UK, subjecting their global income and gains to UK tax.

    Transitional Relief (2025-2026):
    1. 50% reduction in tax on foreign income remitted to the UK.
    2. A 12% flat rate on foreign income and gains repatriated during the transitional period.
    Introduction of FIG Regime:

    A four-year tax exemption on foreign income and gains for first-time UK residents within the last 10 years.

    Offshore trust distributions to FIG residents will be exempt, provided specific conditions are met.

    Changes to Offshore Trusts:

    From April 2025, offshore trusts will be subject to transparency rules, taxing the settlor on foreign income and gains.

    Inheritance and Gift Tax (IHT):

    Offshore trusts established by res-non-doms will no longer be excluded from UK inheritance tax (IHT) on foreign assets.

    A new residence-based IHT framework will impose tax obligations for up to 10 years post-residency.

    Labour Party Position:

    Labour has proposed stricter measures, opposing transitional relief and aiming to end protections for offshore trusts.

    The Italian Flat Tax Regime

    Among the jurisdictions of greatest interest for the relocation of HNWIs and UHNWIs is undoubtedly Italy, where, starting from 2017, the so-called Res Non Dom Regime was introduced.

    Subjects in scope

    The regime applies to individuals regardless of their nationality.

    First of all, it is necessary for the interested individual to transfer his tax residence from a foreign country to Italy. Secondly, the interested taxpayer must demonstrate that, for at least 9 of the last 10 tax periods, he has been resident outside of Italy.

    Contrary to the lump-sum tax regime in Switzerland, which does not apply to Swiss citizens, the italian flat tax may also apply to Italian citizens, should they too have proof that for at least 9 of the last 10 tax periods they have been resident elsewhere and, upon application, are transferring their residence back to Italy.

    The benefits of this regime may also be extended to family members (spouse, offspring, parents, in- laws, siblings) of the applicant. The same rules on the transfer of residence to Italy that apply to the applicant, also apply in this scenario.

    Italian flat tax

    The regime allows for an annual 200.000 € substitute tax to be applied on foreign earned income, including profits and capital gains deriving from participations in off-shore companies.

    The payment of such italian flat tax covers all the foreign income derived by the relevant taxpayer and thus the latter does not have to pay any further tax in Italy on its foreign income.

    It is possible to exclude some countries from the option, thus applying the tax credit method.

    An important exception is related to the sale of non-portfolio participations related to entities resident outside the Italian territory.

    Non-portfolio participations are defined as shares and any other shareholding in the capital or assets of the investee company characterised by a percentage of voting rights exercisable in the ordinary meeting exceeding 2% or 20%, or a shareholding in the capital or assets exceeding 5% or 25%, depending on whether the securities are traded on regulated markets or other shareholdings.

    Any capital gain related to such participation, even though considered to be sourced abroad, is not covered by the substitute flat tax if the relevant sale occurs within the first five in years in which the relevant taxpayer has moved to Italy.

    Where the scheme is extended to the family members, there is the obligation to pay a substitute tax of € 25.000 for each and every member who wants to benefit from such regime.

    Income from Italian sources

    Unlike what happens in Switzerland with the lump-sum tax regime, the Italian Res Non Dom Regime does not provide for the impossibility for beneficiaries to generate income from Italian sources, which will be regularly taxed with the ordinary tax brackets (up to 43%).

    Other benefits

    The regime also grants some other specific benefits, such as:

    • it exonerates the taxpayer from reporting the assets held and to pay some specific Italian estate taxes on foreign immovable properties and financial assets (IVIE and IVAFE);
    • the Italian CFC regime does not apply with respect to the entities held abroad which fall under the scope of the regime;
    • the Italian inheritance and gifts tax is due only with respect to assets located in Italy.

    Additionally, based on the interpretation of Italian Tax Authorities:

    • the taxpayer who benefits from such regime is considered to be a resident also under tax treaty law, hence it is allowed to benefit from the Italian tax treaty network,
    • the presumption of the company’s tax residence, based on the place of effective management, would not apply solely due to the relocation of the new resident director to Italy. The Italian Tax Authorities also allow inward taxpayers the regime—either at the time of entry or during a subsequent tax period— to declare the foreign entities they intend to manage directly from Italy. They may request an opinion on the compelling “foreign nature” of the income derived from such entities and attributable to them.
    Ruling request

    Ahead of benefitting from the beneficial tax regime, the interested taxpayer can apply for a tax ruling from the Italian Tax Authorities. This way the taxpayer can have certainty on the presence of the conditions that are required in order to benefit from the regime.

    The ruling request, which shall be replied to within 120 days, can even be filed ahead of the taxpay- er moving his tax residence to Italy.

    Duration

    The substitute tax on foreign income shall commence in the first or second tax period that the taxpayer has moved his tax residence to Italy and shall cease to apply after 15 years.

    The above regime is an extremely attractive alternative for HNWIs who are considering relocation or intend to exit the UK following the removal of Res Non Dom.

    Strategic Considerations for Affected Individuals – Italian flat tax as a possible Safe Harbour


    Many affluent individuals relocating to Italy are choosing the prosperous regions of Liguria (Italian Riviera) and Lombardy (Milan area, Como lake). Italy offers a relatively low tax burden, making it an attractive destination for millionaires, particularly those from high-tax jurisdictions like the UK.
    Additionally, Italy’s economy outperforms many other European nations, further enhancing its appeal.


    In this context, many UK Res-Non- Dom individuals are expected to be managers active in the finance and private equity sectors, often owning offshore entities, such as trusts, to hold their financial interests or property.
    Under the UK Res-Non-Dom system, these were covered by the remittance basis or excluded from the UK’s often very burdensome inheritance and gift tax.


    On the other side, the recent legislation enacted in Italy implemented significant changes for the private client sector, affecting the rules on the tax residence of individuals and legal entities and making essential changes to the current regulations on inheritance and gift tax (IHGT).


    Additionally, Italy’s recent legislation on the taxation of income distributions from offshore opaque trusts has clarified some long-standing uncertainties in its tax rules.
    However, challenges remain, particularly regarding the rules governing the identification of privileged tax jurisdictions and the inclusion of taxes paid by third parties or the trust itself in foreign jurisdictions. Further complexities involve distinguishing between income and capital, documentation requirements, and trustees’ discretion in categorising distributions.


    Settlers, trustees and family offices should then seek legal advice to understand the impact of the Italian flat tax rules on such entities or trust structures.

    *Articolo scritto insieme a Maurizio di Salvo