Tag: partnership estere

  • Tassazione in Italia delle SCI francesi

    Tassazione in Italia delle SCI francesi

    Come sono assoggettati a tassazione, ad oggi, i soci residenti fiscali in Italia di società di persone estere e, in particolare, delle SCI francesi?

    Le partnership sono una forma societaria presente in vari ordinamenti (per fare gli esempi più comuni, possiamo menzionare le LLP in UK, le LLC negli USA, le SCI in Francia e nel Principato di Monaco), anche se non tutti, e, generalmente, prevedono la tassazione per trasparenza in capo ai soci del redditi generato dalle stesse.

    Il principio generale: tassazione per trasparenza e distribuzione dei proventi

    Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR, l’Italia considera soggette a IRES le entità estere quali le partnership, anche se fiscalmente trasparenti secondo l’ordinamento estero. Pertanto, i soci italiani di tali entità sono tassati in Italia non per trasparenza, bensì solo al momento della distribuzione dei proventi, che vengono qualificati come dividendi di fonte estera e assoggettati ad imposta sostitutiva del 26%.

    Questa divergenza tra gli ordinamenti ha portato l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 5 marzo 2015, a introdurre un criterio interpretativo volto a evitare la doppia imposizione: le imposte assolte all’estero dal socio italiano sul reddito percepito per trasparenza si considerano, per finzione, sostenute dalla società estera stessa. Di conseguenza, in Italia sarà tassato solo il reddito effettivamente percepito, al netto dell’imposta estera.

    Tuttavia, questo meccanismo non elimina l’asimmetria temporale: l’imposta estera è versata nel periodo di produzione del reddito, mentre l’imposta italiana interviene solo in seguito alla distribuzione, potenzialmente anche anni dopo.

    La disparità di trattamento tra le sociétés civiles immobilières (SCI) francesi e le società semplici italiane

    Un esempio che tocca molti italiani, per una questione di prossimità geografica, è quello delle sociétés civiles immobilières (SCI) di diritto francese che detengono immobili localizzati in Francia ma i cui soci sono residenti nel nostro paese.

    La loro qualificazione fiscale in Italia può avere implicazioni molto diverse:

    • SCI residente in Italia in quanto esterovestita: se la sede dell’amministrazione è in Italia, la SCI è fiscalmente residente (si rimanda allo specifico contenuto). La cessione di un immobile detenuto da oltre 5 anni è esente da tassazione ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR.
    • SCI interposta (fiscalmente inesistente): se la SCI è ritenuta priva di autonoma soggettività fiscale, i redditi (inclusa l’eventuale plusvalenza) si imputano direttamente ai soci italiani, con effetti fiscali analoghi alla situazione precedente.
    • SCI fiscalmente esistente e residente all’estero: in questo caso, la plusvalenza non è tassata in Italia in quanto esclusa dall’art. 67 TUIR, ma al momento della distribuzione dell’utile ai soci italiani si applica l’art. 44, comma 1, lett. e), con tassazione del 26% sul provento come reddito di capitale, al netto delle imposte già assolte in Francia.

    Per una società semplice italiana che cede un immobile detenuto da oltre 5 anni, la plusvalenza è esente e la successiva distribuzione ai soci non genera alcun reddito imponibile.

    Tuttavia, in presenza di una SCI estera non esterovestita, fiscalmente esistente e residente in Francia, la distribuzione dell’utile derivante dalla cessione di un immobile (seppur detenuto da oltre 5 anni) viene tassata in Italia come dividendo, generando un carico fiscale del 26%, diverso rispetto al trattamento riservato alle società semplici italiane.

    Esempio pratico

    La SCI è fiscalmente trasparente in Francia ma opaca in Italia. Ipotizziamo che la società venda un immobile in Francia detenuto da 10 anni, realizzando una plusvalenza di 100.000 €.

    • In base all’art. 13, par. 1, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, la tassazione è concorrente.
    • Il Code Général des Impôts prevede in Francia una tassazione del 19% ridotta in base agli anni di possesso: immaginiamo un’imposta dovuta in Francia pari ad € 14.000.
    • In Italia, la plusvalenza è invece esclusa da tassazione in quanto l’immobile è detenuto da oltre 5 anni.
    • Tuttavia, al momento della distribuzione dell’utile ai soci, l’Italia applica l’art. 44, comma 1, lett. e): reddito di capitale tassato al 26%. L’imposta italiana sarà quindi (100.000 – 14.000) × 26% = 22.360 €, con un’imposizione complessiva di 36.360 €.

    A parità di situazione sostanziale, se l’immobile fosse stato posseduto da una società semplice italiana, il carico fiscale sarebbe stato pari a zero in Italia e 14.000 € in Francia, senza ulteriori conseguenze al momento della distribuzione.

    Conclusione

    Vi è una evidente asimmetria tra la tassazione in Italia delle SCI francesi e delle società semplici italiane.

    L’attuale trattamento delle entità estere opache crea una discriminazione rispetto alle entità italiane trasparenti. La riforma prevista dalla legge delega 111/2023 rappresenta un’opportunità per allineare i due regimi, riconoscendo la trasparenza fiscale attribuita dalle giurisdizioni estere. Questo principio, se adottato, renderebbe irrilevante ai fini italiani la distribuzione di utili già tassati all’estero, ponendo fine a una forma di doppia imposizione non giustificata e favorendo la neutralità fiscale.

  • Società di persone estere e benefici convenzionali

    Società di persone estere e benefici convenzionali

    Secondo quanto affermato nella risposta a interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, i dividendi distribuiti da una società di capitali italiana a una società di persone estere (nello specifico una partnership trasparente costituita secondo il diritto inglese) non possono beneficiare direttamente delle agevolazioni previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito.

    Le motivazioni principali risiedono nella natura giuridica della società di persone estere:

    • La partnership, non essendo soggetto passivo d’imposta autonomo, non rientra tra le “persone residenti” definite dal trattato bilaterale.
    • Tuttavia, i singoli partner della partnership possono accedere ai benefici della Convenzione con riferimento alla loro quota di reddito, a condizione che siano soggetti a imposizione nel loro Stato di residenza (liable to tax) e siano i beneficiari effettivi dei dividendi.

    Lo stesso principio è stato ribadito in precedenti interpelli, come il n. 258 del 2021, dove si è chiarito che i dividendi di fonte italiana pagati a un fondo di investimento trasparente svizzero, partecipato da una fondazione svizzera esente da imposta, possono beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 10 della Convenzione Italia-Svizzera.

    Riferimenti Normativi e Modello OCSE 2017

    Le regole relative alle partnership estere trovano una codifica specifica nell’art. 1, paragrafo 2, del modello OCSE 2017. Sebbene tale previsione non sia presente nelle Convenzioni firmate dall’Italia (fatti salvi alcuni casi particolari, come nel caso della Convenzione con gli Stati Uniti), essa si basa sui principi delineati nel Rapporto OCSE del 1999 intitolato The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnerships. Questo rapporto è stato recepito nelle linee guida del Commentario all’art. 1 del modello OCSE, rendendolo applicabile anche ai rapporti con Stati con cui l’Italia ha stipulato una Convenzione fiscale.

    Principi Fondamentali del Modello OCSE

    • Le Convenzioni si applicano, secondo l’art. 1, paragrafo 1, del modello OCSE, alle “persone” che sono residenti di uno Stato contraente.
    • L’espressione “residente di uno Stato contraente” si riferisce, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, del modello, alle persone soggette a imposizione nello Stato di residenza (liable to tax).

    Le società di persone e le partnership, pur essendo considerate “persone” secondo il Commentario all’art. 3 (§ 2), non sono considerate “residenti” ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, se sono entità trasparenti, ovvero non soggette a tassazione autonoma ma trasparenti rispetto ai partner.

    Trattamento Fiscale delle Partnership

    Il Commentario al modello OCSE stabilisce le seguenti regole:

    1. Partnership tassate come società di capitali: se la partnership è soggetta a tassazione autonoma, essa può essere considerata “residente di uno Stato contraente” ai fini dell’art. 4. In tal caso, la Convenzione tra lo Stato della fonte del reddito e lo Stato di residenza della partnership si applica direttamente alla partnership stessa.
    2. Partnership trattate come entità trasparenti: se la partnership è considerata trasparente ai fini fiscali, i benefici convenzionali spettano ai singoli partner. Questi ultimi, per usufruire delle agevolazioni, devono essere qualificati come “persone residenti di uno Stato contraente” ai sensi della Convenzione.

    Conclusioni

    La corretta applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in presenza di partnership estere richiede un’analisi approfondita della natura giuridica e fiscale della stessa. Nel caso di entità trasparenti, l’attenzione si sposta sui partner, che devono soddisfare i requisiti di residenza fiscale e di effettiva imposizione per accedere ai benefici convenzionali per i quali si rimanda allo specifico articolo.

  • Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Dividendi di fonte italiana: applicazione ritenuta convenzionale

    Regime Fiscale Ordinario: Applicazione della Ritenuta al 26%

    I dividendi distribuiti da società italiane a soggetti non residenti, inclusi coloro che risiedono in paesi a fiscalità privilegiata, sono assoggettati a una ritenuta fiscale del 26% sull’intero importo del dividendo, a condizione che la partecipazione non sia collegata a una stabile organizzazione situata in Italia.

    Rimborso Parziale della Ritenuta (11/26)

    L’articolo 27, comma 3, del DPR 600/73 prevede che i soggetti non residenti possano richiedere il rimborso di una parte della ritenuta applicata in Italia, fino a un massimo di 11/26. Per ottenere il rimborso, è necessario dimostrare, tramite una certificazione dell’ufficio fiscale estero competente, di aver pagato imposte definitive sugli stessi utili nel Paese di residenza.

    La richiesta di rimborso deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara entro 48 mesi dall’applicazione della ritenuta.

    Come indicato nella Circolare Ministeriale 24 giugno 1998, n. 165/E, il contribuente non residente può scegliere il regime più vantaggioso tra il rimborso ordinario (11/26) e quello previsto da eventuali Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Le Convenzioni contro le doppie Imposizioni

    La normativa nazionale deve essere integrata con le regole previste dalle Convenzioni contro la doppia imposizione, basate sul modello OCSE.

    Queste Convenzioni, nella maggior parte dei casi, prevedono:

    • Il diritto dello Stato in cui ha sede la società che distribuisce i dividendi (Italia) di applicare una ritenuta fiscale, generalmente pari al 15%.
    • Un’aliquota ulteriormente ridotta (fino al 5%) per dividendi distribuiti tra società dello stesso gruppo.

    Nel caso di soci persone fisiche non residenti, la ritenuta applicata in uscita è generalmente pari al 15%.

    L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella risposta all’interpello n. 17 del 12 gennaio 2022, ha chiarito che una partnership estera (ad esempio britannica) non può beneficiare direttamente delle agevolazioni previste dalla Convenzione con l’Italia. Tuttavia, i partner della partnership possono accedere ai benefici convenzionali per la loro quota di reddito, a condizione che:

    • Siano soggetti a imposizione nel proprio Paese di residenza.
    • Siano i beneficiari effettivi dei dividendi.

    Come Richiedere l’Applicazione delle Convenzioni o il Rimborso

    Per beneficiare di un’aliquota ridotta prevista da una Convenzione contro la doppia imposizione, oppure per richiedere il rimborso delle ritenute eccedenti, il socio non residente deve agire preventivamente.

    La richiesta si effettua utilizzando il modello A (approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 84404 del 10 luglio 2013), che deve includere:

    • L’attestazione di residenza fiscale rilasciata dall’autorità fiscale del Paese estero.
    • La certificazione dell’autorità fiscale estera relativa alla residenza del beneficiario.

    Il modello deve essere inviato:

    • Al sostituto d’imposta italiano, per ottenere l’applicazione diretta dell’aliquota ridotta.
    • Al Centro Operativo di Pescara, per il rimborso delle ritenute eccedenti già versate.

    Per i residenti in Italia, l’attestato di residenza fiscale italiana viene rilasciato dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con lo stesso provvedimento.

    Conclusioni

    La tassazione dei dividendi distribuiti a soggetti non residenti richiede un’attenta gestione della normativa nazionale e delle disposizioni previste dalle Convenzioni internazionali. Presentare in modo tempestivo e completo la documentazione necessaria consente di beneficiare delle aliquote ridotte e di evitare la doppia imposizione sui redditi percepiti.

    Per i dividendi di fonte estera, si rimanda allo specifico articolo.

  • Credito d’imposta sui dividendi da partnership estera

    Credito d’imposta sui dividendi da partnership estera

    Con le ultime sentenze emesse dalla Corte d Cassazione (sentenze n. 2066/2021, n. 23190/2023 e n. 28801/2024) , si sta confermando la possibilità di beneficiare del credito d’imposta estero anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi.

    E’ interessante coordinare questo tema con quello relativo alla gestione delle partecipazioni detenute da soci italiani in società di persone residenti all’estero e ivi fiscalmente “trasparenti”, generalmente denominate partnership.

    Ai sensi della norma italiana, il reddito generato dalla Partnership è tassato in Italia solo in caso di distribuzione come “dividendo”.

    Le imposte estere pagate dal socio residente in Italia sulla quota di utili a lui spettanti sono considerate come imposte pagate dalla società e saranno scomputate, ai fini della tassazione in Italia, dall’ammontare lordo distribuito al socio stesso.

    facendo un esempio:

    • il reddito della partnership estera di spettanza del socio persona fisica fiscalmente residente in Italia è pari a 1000.000 €,
    • viene tassato anche nello stato della fonte in capo al socio stesso per 150.000 €.

    Su queste basi, l’applicazione del cosiddetto “netto frontiera” vedrà la percezione del reddito, al momento dell’effettiva distribuzione del medesimo, produrre un dividendo imponibile in Italia, assoggettato ad un’aliquota del 26%, pari a 850.000 €, senza operatività alcuna del credito d’imposta ex art. 165 del TUIR.

    Si ritiene, inoltre, che possano essere detratte dall’imposta italiana le eventuali ritenute subìte all’estero all’atto della distribuzione dell’utile.

    Molto più dubbi desta, invece,  la possibilità di ridurre il prelievo in uscita in base alla disciplina convenzionale sui dividendi (art. 10 del modello OCSE), dal momento che il § 27 del Commentario all’art. 10 evidenzia che i relativi principi non sono estensibili alle distribuzioni operate dalle società di persone “trasparenti”.

    La L. 111/2023 prevede la “razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale”. questo significa che, quando la legge troverà attuazione, le partnership estere saranno considerate fiscalmente trasparenti anche in Italia e sarà possibile scomputare il credito per le imposte pagate all’estero dal socio.

    In ragione di queta complessa normativa e dei cambiamenti che i prospettano, è consigliabile rivolgersi a consulenti specializzati nel diritto tributario internazionale.

  • Società di persone estera – Convenzioni contro le doppie imposizioni

    Società di persone estera – Convenzioni contro le doppie imposizioni

    In base alla risposta all’interpello 12.1.2022 n. 17, per i dividendi erogati da una società di capitali italiana a una società di persone estera trasparente di diritto inglese:

    • la partnership non ha titolo a fruire dei benefici del DTA Italia-Regno Unito (consistenti, nello specifico caso, nella riduzione della ritenuta in uscita), in quanto priva di soggettività passiva sua propria e, quindi, non rientrante tra le “persone residenti” contemplate dal Trattato;
    • possono, però, beneficiare della Convenzione i partner, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione (liable to tax) nel proprio Stato di residenza e siano i beneficiari effettivi dei proventi.
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