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  • Tassazione in Italia dei cittadini americani

    Tassazione in Italia dei cittadini americani

    Una tematica foriera di complicazioni e che richiede un’analisi approfondita è quella relativa alla tassazione in Italia dei cittadini americani.

    È frequente il caso di cittadini statunitensi o di soggetti in possesso di una Green Card, residenti in Italia ai fini fiscali.  Il caso può essere, quindi, anche quello di un cittadino italiano che per anni ha risieduto negli USA in possesso di una Green Card che fa ritorno in Italia ma che non vuole rinunciare alla Green Card statunitense nell’ottica di un futuro rientro in America, onde non dover di nuovo fare application per il permesso di soggiorno.

    Può accadere che questi soggetti, una volta traferitisi in Italia, continuino a percepire redditi di fonte americana e, di conseguenza, si trovino a dover presentare annualmente due dichiarazioni dei redditi, una in Italia ed una negli USA.

    Gli Stati Uniti, infatti, prevedono la tassazione su base mondiale non solo dei propri residenti, ma anche dei propri cittadini, anche se residenti all’estero.
    Salvo il caso in cui si rinunci alla cittadinanza americana, si tratta di casistiche da gestire con particolare attenzione per quanto concerne le dichiarazioni dei redditi.

    Come prima cosa analizziamo il tema della residenza fiscale, che determina il paese in cui un individuo è assoggettato a tassazione su base worldwide.

    Residenza fiscale in Italia

    Per maggiori approfondimenti si rimanda allo specifico contenuto, in questo articolo ci si limita a ricordare che la normativa italiana (art. 2 del TUIR) tratta i residenti fiscali e i non residenti fiscali in modo diverso. I primi sono tassati sul reddito mondiale, mentre i secondi sono tassati solo sul reddito di fonte italiana.

    Una persona fisica è considerata fiscalmente residente nel nostro Paese se, per la maggior parte dell’anno fiscale, quindi per almeno 183 giorni, soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:

    • Iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente.
    • Residenza: Dimora abituale in Italia.
    • Domicilio: Luogo in cui si sviluppano le principali relazioni personali e familiari.
    • Presenza fisica, contando anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale negli USA

    A differenza di quanto fatto per l’Italia, per la quale, come detto, si rimanda ad uno specifico contenuto, per quanto riguarda gli Stati Uniti si approfondisce nel dettaglio il concetto, piuttosto complesso, di residenza fiscale.

    Criterio generale

    Negli Stati Uniti, il criterio base per la residenza fiscale è la cittadinanza. Tuttavia, ai sensi del § 7701(b)(1)(A) dell’Internal Revenue Code (IRC) del 1986, un soggetto può essere considerato resident alien se:

    1. Possiede una green card (permanent resident card) anche per un solo giorno nell’anno fiscale.
    2. Supera il substantial presence test (§ 7701(b)(3)).
    3. Chiede di essere trattato come residente tramite la “first year election” (§ 7701(b)(4)), in presenza di specifici requisiti.

    Un soggetto è nonresident alien (§ 7701(b)(1)(B)) se non è cittadino statunitense e non soddisfa nessuno dei criteri sopra elencati.

    Substantial presence test

    Un individuo è considerato fiscalmente residente negli USA se:

    • È stato fisicamente presente negli Stati Uniti per almeno 31 giorni nell’anno fiscale corrente.
    • La somma dei giorni di presenza negli ultimi 3 anni è almeno 183, calcolati come segue:
      • 100% dei giorni dell’anno in corso.
      • 1/3 dei giorni dell’anno precedente.
      • 1/6 dei giorni del secondo anno precedente.

    Esempio:
    Se un soggetto è stato presente negli USA per 120 giorni all’anno nel 2022, 2023 e 2024, il calcolo per il 2024 sarà:
    120 (2024) + 40 (1/3 di 120 nel 2023) + 20 (1/6 di 120 nel 2022) = 180 giorni → non residente fiscale.

    Eccezioni al substantial presence test (§ 7701(b)(3)(B)):
    Anche se il test è soddisfatto, il soggetto è considerato non residente se:

    1. È stato presente negli USA meno di 183 giorni nell’anno corrente.
    2. La sua tax home (luogo in cui il soggetto ha il suo luogo principale di lavoro, indipendentemente dal luogo in cui abita la famiglia) è in un Paese estero.
    3. Ha un legame più stretto con un altro Stato rispetto agli USA.

    First year election (§ 7701(b)(4))

    Uno straniero può optare per la residenza fiscale nell’anno precedente a quello in cui acquisisce lo status di residente se:

    • Non era residente nell’election year (né per green card né per il substantial presence test).
    • Non era residente nell’anno prima dell’election year.
    • È stato presente negli USA per 31 giorni consecutivi e per almeno il 75% del tempo tra il giorno di arrivo e la fine dell’anno.

    Primo anno di residenza fiscale

    Nel primo anno di residenza fiscale negli USA, un individuo può avere doppio status: nonresident alien e resident alien.

    • Regola generale (§ 7701(b)(1)(A)): se un soggetto diventa residente in un dato anno, ma non lo era nell’anno precedente, è considerato residente solo dalla data di inizio della residenza.
    • Residenza con green card (§ 7701(b)(2)(A)): se un soggetto ottiene la green card, ma non soddisfa il substantial presence test, è residente dal primo giorno in cui è stato presente negli USA come permanent resident.
    • Residenza per substantial presence test: se la residenza deriva dal substantial presence test, il soggetto è residente dal primo giorno in cui è presente negli USA.
      • Eccezione: Se un individuo è presente negli USA per meno di 10 giorni, questi possono essere ignorati se ha mantenuto un legame più stretto con un altro Paese.
      • Esempio:
        • Tizio arriva negli USA il 3 febbraio per una conferenza e riparte il 10 febbraio.
        • Ritorna negli USA il 10 marzo per rimanervi stabilmente.
        • La residenza inizia il 10 marzo, poiché tra il 3 e il 10 febbraio aveva ancora un legame più stretto con l’Italia.

    Ultimo anno di residenza fiscale

    Un individuo cessa di essere residente negli USA se:

    1. Lascia gli Stati Uniti e non vi ritorna nel resto dell’anno.
    2. Durante la restante parte dell’anno ha un legame più stretto con un Paese straniero.
    3. Non è più residente nell’anno successivo.

    Regole di fine residenza (Publication 519 – “U.S. Tax Guide for Aliens“):

    • Se la residenza fiscale derivava dal substantial presence test, termina nell’ultimo giorno di presenza fisica negli USA.
    • Se la residenza derivava dalla green card, termina il primo giorno in cui il soggetto non è più permanent resident.
    • In entrambi i casi, la cessazione della residenza è valida solo se il soggetto ha un legame più stretto con un altro Paese.

    La dichiarazione dei redditi di fonte USA dei cittadini americani residenti in Italia

    La casistica più complessa riguarda la tassazione dei cittadini americani che si trasferiscono in Italia, acquisendo la residenza fiscale ai sensi dell’art. 2 del TUIR e dell’art. 4 della Convenzione Italia-USA, e che percepiscono redditi di fonte statunitense.

    Per questa situazione, occorre fare riferimento all’art. 23 della Convenzione tra i due Paesi.

    Nel caso di cittadini americani residenti in Italia con redditi di fonte statunitense, l’eliminazione o la riduzione della doppia tassazione non avviene secondo la regola generale dell’art. 23, paragrafo 3, della Convenzione.

    Tale norma, infatti, prevede che l’Italia possa includere i redditi di fonte statunitense nel calcolo del reddito complessivo del contribuente, riconoscendo poi un credito d’imposta per le imposte già versate negli Stati Uniti.

    Tuttavia, questa prescrizione non si applica ai cittadini statunitensi residenti in Italia, poiché lo stesso paragrafo 3 esclude espressamente i casi di soggetti che possiedono anche la cittadinanza americana (par. 2(b) dell’art. 1).

    Articolo 1
    1. (…).
    2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente può assoggettare ad imposizione:
    (a) i propri residenti (definiti ai sensi dell’articolo 4 (Residenti);
    e
    (b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

    Per tali contribuenti, la Convenzione prevede invece l’applicazione dell’art. 23, paragrafo 4, che introduce un meccanismo di eliminazione della doppia imposizione articolato in due fasi:

    • Prima fase: Per i redditi di fonte USA esenti o tassati in modo ridotto negli Stati Uniti, se percepiti da un residente italiano con cittadinanza statunitense, l’Italia concede un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR nei limiti della tassazione convenzionale (art. 23, paragrafo 4, lettera a).
    • Seconda fase: Dopo l’applicazione del credito d’imposta italiano iniziale, gli Stati Uniti riconoscono un ulteriore credito per le imposte effettivamente versate in Italia, al netto della detrazione già operata dall’Italia. Questo meccanismo estremamente complesso, previsto dall’art. 23, paragrafo 4, lettera b), si basa su una finzione giuridica di “resourcing”, per cui i redditi di fonte statunitense tassati in Italia vengono considerati, nella dichiarazione fiscale statunitense, come redditi di origine italiana, esclusivamente per la determinazione del credito d’imposta concesso dagli USA.

    Il caso specifico dei dividendi di fonte USA: credito italiano per le imposte pagate all’estero

    Per i dividendi provenienti dagli Stati Uniti e percepiti da persone fisiche residenti in Italia, si applica l’art. 27, comma 4, del DPR 600/73, che prevede una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero ammontare.

    Qualora il dividendo venga riscosso tramite un intermediario residente, si applica il comma 4-bis dell’art. 27 del DPR 600/73, che prevede il principio, noto come “netto frontiera” e che dispone che la base imponibile per la ritenuta italiana sia determinata sottraendo le imposte estere già applicate.

    In pratica, se il dividendo percepito è di 100.000, gli USA possono applicare una ritenuta massima del 15%, mentre la ritenuta italiana del 26% si calcola sull’importo al netto della trattenuta statunitense (100.000 – 15.000 = 85.000).

    Per quanto riguarda la possibilità di detrarre la ritenuta estera dalle imposte italiane, il credito d’imposta ex art. 165 del TUIR non è riconosciuto per i dividendi soggetti al regime ordinario, in quanto tali redditi rientrano tra quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, comma 4, DPR 600/73.

    Nel caso di percezione diretta del dividendo senza l’intermediazione di una banca residente, l’imposta sostitutiva del 26% deve essere versata in sede di dichiarazione dei redditi, nel quadro RM.

    L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 80/2007 e la risposta all’interpello n. 111/2020, ha stabilito che in tale circostanza la base imponibile dell’imposta sostitutiva sia il dividendo lordo (riprendendo l’esempio precedente, 100.000 e non 85.000).

    Anche in questo scenario, non è possibile beneficiare del credito d’imposta per le imposte estere, poiché il dividendo non viene incluso nel reddito complessivo in Italia.

    Tuttavia, le recenti sentenze della Corte di Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024 e la sentenza della C.G.T. I Siena n. 68/1/24, hanno aperto alla possibilità di detrarre l’imposta estera dall’imposta sostitutiva sui dividendi da dichiarare nel quadro RM. La Cassazione ha motivato tale possibilità con il tenore dell’art. 23 della Convenzione Italia-USA, che prevede il credito d’imposta solo nei casi in cui l’imposizione sostitutiva sia opzionale, riconoscendolo invece laddove l’imposizione sostitutiva sia obbligatoria, come nel contesto attuale. Pertanto, i contribuenti che non hanno detratto l’imposta estera possono richiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta pagata in Italia.

    Tuttavia, è probabile che l’Amministrazione finanziaria respinga tale richiesta, rendendo necessario un contenzioso tributario.

    Le somme rimborsabili ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73 corrispondono alla differenza tra l’imposta italiana pagata e quella che si sarebbe dovuta pagare con la detrazione della ritenuta estera. Ad esempio:

    • nel rigo RM12 della dichiarazione del percettore persona fisica non imprenditore deve essere indicata l’imposta sostitutiva del 26% calcolata sul dividendo lordo;
    • si potrebbe quindi avanzare richiesta di rimborso per l’imposta italiana pagata in eccesso, derivante dal mancato scomputo della ritenuta statunitense.

    Il caso specifico delle pensioni private di fonte USA

    Secondo l’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, che disciplina le pensioni private, il principio di imposizione è basato sullo Stato di residenza del percettore.

    Sia le pensioni derivanti da un’attività lavorativa cessata (art. 18, par. 1) sia le pensioni corrisposte da uno Stato nell’ambito della propria legislazione sulla sicurezza sociale (art. 18, par. 2) sono tassate esclusivamente nello Stato di residenza. Di conseguenza, una persona trasferitasi in Italia dopo aver lavorato negli USA sarà soggetta esclusivamente all’imposizione italiana sulla pensione americana, mentre gli Stati Uniti non potranno prelevare imposte su tale reddito e dovrà essere cura del percettore far presente la propria residenza fiscale italiana al soggetto che eroga la pensione.

    In tali circostanze, il pensionato potrebbe anche beneficiare dell’imposta sostitutiva del 7% prevista dall’art. 24-ter del TUIR per la quale si rimanda allo specifico approfondimento.

    Rientrano in questa disciplina le pensioni correlate a un precedente impiego, indipendentemente dalla forma di pagamento (periodica o in un’unica soluzione), includendo anche piani pensionistici integrativi come gli individual retirement accounts (IRA).

    Le pensioni di sicurezza sociale sono tassabili esclusivamente in Italia se l beneficiario è ivi residente, in deroga alla regola generale delle convenzioni generalmente stipulate dagli USA. Secondo la Technical Explanation, questa disposizione si applica sia a lavoratori privati che a ex dipendenti pubblici.

    Tuttavia, la situazione cambia qualora il oggetto residente fiscale in Italia abbia la cittadinanza statunitense o, come prospettato nella parte introduttiva, abbia mantenuto la Green Card.

    Dal momento che gli Stati Uniti tassano i propri cittadini ovunque essi risiedano, per evitare la doppia imposizione, si applica il meccanismo, anteriormente menzionato, previsto dall’art. 23, par. 4, della Convenzione:

    • In base alla lettera a), la pensione è tassata in Italia, che riconosce un credito d’imposta per le imposte USA nella misura “convenzionale”. Tuttavia, poiché l’art. 18 esenta tali redditi negli USA per i non cittadini, l’Italia non può concedere alcun credito.
    • In base alla lettera b), nella dichiarazione finale statunitense, il contribuente può detrarre le imposte italiane pagate sulla pensione.

    Il possesso di una doppia cittadinanza risulta un fattore determinante per la corretta applicazione delle norme fiscali alle pensioni USA percepite in Italia per quanto concerne le pensioni di sicurezza sociale. Nell’art. 1 § 2 lettera a) del Protocollo alla Convenzione Italia-Stati Uniti, infatti, viene prevista la tassazione esclusiva in Italia di tali pensioni (che in questo caso non andranno dichiarate negli Stati Uniti) se il percettore, residente fiscale in Italia e cittadino statunitense, ha anche la cittadinanza italiana.

    Infine, derogando al principio generale per cui gli Stati Uniti si riservano di assoggettare a imposizione i redditi dei propri cittadini, anche qualora residenti all’estero, vi sono talune eccezioni che riguardano proprio le pensioni. Nello specifico, l’art. 1 § 3 lettera a) della Convenzione, al ricorrere delle condizioni previste dal § 5, esclude dall’imposizione statunitense le pensioni disciplinate dai §§ 5 e 6 dell’art. 18, gli assegni alimentari per il coniuge o per il mantenimento dei figli.

    Monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere

    Da ultimo, non va dimenticato che i cittadini statunitensi che trasferiscono la propria residenza in Italia sono soggetti anche alle norme sul monitoraggio fiscale delle attività patrimoniali e finanziarie detenute all’estero, tra i quali figurano, i conti correnti, gli investimenti finanziari, le varie tipologie di fondi previdenziali, le partecipazioni societarie e i  beni immobili.

    La mancata inclusione dei beni detenuti all’etero nel quadro RW può comportare, nel caso specifico, sanzioni dal 3% al 15% del valore dell’attività non dichiarata per ciascun anno.

  • Tax regime for pensioners moving to Italy

    Tax regime for pensioners moving to Italy

    The article 24-ter of the Italian Tax Code established an optional regime, having a duration of 10 years, whereby foreign sourced income derived by individuals entitled to pension payments (pensioners moving to Italy) and who opt to transfer their residence to one of the Municipalities belonging to the territory of the Regions of Sicily, Calabria, Sardinia, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise and Puglia, or to one of the Municipalities included among those affected by seismic events, having a population not exceeding 20,000 inhabitants are subject to a substitute tax at a rate of 7% with respect to all the foreign income derived by the taxpayer (including those with privileged taxation).

    The pensioners moving to Italy must have had the tax residence, for at least 5 years before opting for the regime, in jurisdictions with which administrative cooperation agreements are in force with Italy.

    The pensioner regime, similarly to what happens for the regime of new residents for HNWI and UHNWI established by article 24 bis of the ITC , exonerates the taxpayer from reporting the assets held abroad and from having to pay some specific Italian estate taxes on foreign immovable properties and financial assets (IVIE and IVAFE).

    Taxpayers who have moved to Italy can opt out of applying the 7% substitute tax for income derived from one or more foreign states or territories, subjecting such income to ordinary taxation, with rates up to 43% plus local surcharges. For income produced in the aforementioned foreign States or territories, the ordinary regime applies and the tax credit for income produced abroad is due (the use of this credit is, however, inhibited for income subject to substitute tax).

    In order to evaluate the convenience of this regime, it is necessary to carry out a series of comparative calculations that also take into account the taxation that occurs in the country of the source of the income, for which it is advisable to rely on a local tax advisor.


  • Italian inbound workers tax regime

    Italian inbound workers tax regime

    Subjects in scope

    The italian inbound workers tax regime (“impatriati“), introduced by Article 5 of Legislative Decree 209/2023, replacing the previous regulation under Article 16 of Legislative Decree 147/2015, provides for a 50% reduction in the taxable income base for workers who transfer their tax residence to Italy under Article 2 of the TUIR, provided the following conditions are met:

    • Workers must not have been tax residents in Italy in the three tax periods preceding their transfer, which becomes:
      • Six tax periods if the worker was not previously employed in Italy for the same entity or for an entity belonging to the same group.
      • Seven tax periods if the worker, prior to their transfer abroad, was employed in Italy for the same entity or for an entity belonging to the same group.
    • The work activity must be carried out for the majority of the tax period (i.e., at least 183 or 184 days) within the Italian territory.
    • Workers must have the qualifications of high specialization or expertise.
    • Workers must commit to being tax residents in Italy for a period of at least 4 years.

    Benefits of the regime

    The benefit, capped at a maximum of €600,000, applies starting from the tax period in which the transfer of tax residence to Italy occurs and for the subsequent four tax periods, without the possibility of extension.

    The eligible income for the tax relief includes:

    • Employment income (Article 49 of the ITC);
    • Income assimilated to employment income (Article 50 of the ITC);
    • Self-employment income “arising from the practice of arts and professions” (Article 53, paragraph 1, of the ITC).

    Additional income received by the beneficiary, such as dividends or rental income, is taxed under the ordinary rules.

    Unlike the regime for new residents under Article 24-bis of the ITC, the inbound workers regime applies solely to income generated in Italy. Therefore, income sourced from abroad is taxed according to ordinary regulations.

    Compatibility with other tax schemes

    According to the Italian Revenue Agency’s guidelines (Circular No. 17 of May 23, 2017), an individual transferring to Italy cannot benefit from both the italian inbound workers tax regime and the new resident regime in the same tax period. However, it is possible to benefit from one regime for one or more tax years and the other for the remaining years, provided the objective and subjective requirements of the respective regulations are met.

    However, the Italian Revenue Agency, in its latest response to ruling no. 16/2025, has opened up the possibility of simultaneously applying the new inbound workers’ regime (Article 5 of Legislative Decree 209/2023) and the incentives for teachers and researchers (Article 44 of Decree-Law 78/2010), provided that they apply to different types of income.

    This principle could also extend to other regimes, such as the one for new residents (Article 24-bis of the Italian Income Tax Code), since the provision that previously excluded its combination referred only to the old inbound workers’ regime. However, an explicit prohibition remains in place regarding the combination of the new residents’ regime and the incentives for teachers and researchers.

    The Agency’s new position could also be relevant for individuals who returned to Italy in 2024 and initially opted for only one tax incentive, allowing them to apply the second incentive in their 2025 personal income tax return (REDDITI PF 2025).

  • Rientro dei cervelli: il regime degli impatriati

    Rientro dei cervelli: il regime degli impatriati

    Soggetti beneficiari

    Il regime degli impatriati (spesso impropriamente chiamato “rientro dei cervelli”), introdotto dall’ art. 5 del DLgs. 209/2023 che sostituisce la precedente norma recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, prevede una riduzione del 50% della base imponibile per i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    • i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, che diventano;
    • sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
    • l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per almeno 183 o 184 giorni) nel territorio dello Stato;
    • i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
    • i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni.

    Agevolazione

    L’agevolazione, che ha un tetto massimo di 600.000 euro, si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi, senza possibilità di estenderlo.

    I redditi oggetto dell’agevolazione sono costituiti da:

    • i redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
    • i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
    • i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni” (art. 53 co. 1 del TUIR).

    Gli ulteriori redditi percepiti dal beneficiario, quali ad esempio dividendi o redditi da locazione, sono assoggettati a tassazione in base alle regole ordinarie.

    Il c.d. “rientro dei cervelli”, al contrario di quello dei neo residenti ex Art 24 bis del TUIR, si applica ai soli redditi prodotti in Italia, di conseguenza quelli di fonte estera sono assoggettati a tassazione secondo le norme ordinarie.

    Interazioni con altre agevolazioni

    Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 23.5.2017 n. 17), una persona che si trasferisce in Italia non può beneficiare nello stesso periodo d’imposta delle agevolazioni per gli impatriati e dei neo domiciliati. È però possibile beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.

    Tuttavia, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la più recente risposta all’interpello n. 16/2025, ha aperto alla possibilità di applicare contemporaneamente il nuovo regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) e gli incentivi per docenti e ricercatori (art. 44 del DL 78/2010), purché riguardino redditi distinti.

    Questo principio potrebbe estendersi anche ad altri regimi, come quello per i neo residenti (art. 24-bis del TUIR), poiché la norma che ne escludeva la cumulabilità si riferisce solo al vecchio regime impatriati. Tuttavia, resta il divieto esplicito di cumulo tra il regime per i neo residenti e gli incentivi per docenti e ricercatori.

    L’apertura dell’Agenzia potrebbe essere rilevante anche per chi è già rientrato nel 2024 e ha optato per una sola agevolazione, permettendo di applicare la seconda nel modello REDDITI PF 2025.

  • Italian Flat tax : A Safe Harbor for Former UK Res Non-Doms?

    Italian Flat tax : A Safe Harbor for Former UK Res Non-Doms?

    This article provides an overview of the Italian flat tax , as an alternative to the UK res non dom.

    Abolition of UK Res Non Dom

    The UK government announced in the 2024 Spring Budget its intent to abolish the long-standing “resident non-domiciled” (res-non-dom) regime effective April 6, 2025. This regime allowed High Net Worth Individuals (HNWI) and Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) residing but not domiciled in the UK to pay taxes on foreign income and gains only when remitted to the UK. The change includes transitioning to a global taxation framework and introducing a four-year Foreign Income and Gains (FIG) regime for new UK residents. These measures aim to generate additional revenue to reduce labour taxation but may lead to a significant outflow of wealthy taxpayers.

    The proposed tax reform mainly includes:

    Worldwide Taxation:

    All res-non-doms will automatically be considered domiciled in the UK, subjecting their global income and gains to UK tax.

    Transitional Relief (2025-2026):
    1. 50% reduction in tax on foreign income remitted to the UK.
    2. A 12% flat rate on foreign income and gains repatriated during the transitional period.
    Introduction of FIG Regime:

    A four-year tax exemption on foreign income and gains for first-time UK residents within the last 10 years.

    Offshore trust distributions to FIG residents will be exempt, provided specific conditions are met.

    Changes to Offshore Trusts:

    From April 2025, offshore trusts will be subject to transparency rules, taxing the settlor on foreign income and gains.

    Inheritance and Gift Tax (IHT):

    Offshore trusts established by res-non-doms will no longer be excluded from UK inheritance tax (IHT) on foreign assets.

    A new residence-based IHT framework will impose tax obligations for up to 10 years post-residency.

    Labour Party Position:

    Labour has proposed stricter measures, opposing transitional relief and aiming to end protections for offshore trusts.

    The Italian Flat Tax Regime

    Among the jurisdictions of greatest interest for the relocation of HNWIs and UHNWIs is undoubtedly Italy, where, starting from 2017, the so-called Res Non Dom Regime was introduced.

    Subjects in scope

    The regime applies to individuals regardless of their nationality.

    First of all, it is necessary for the interested individual to transfer his tax residence from a foreign country to Italy. Secondly, the interested taxpayer must demonstrate that, for at least 9 of the last 10 tax periods, he has been resident outside of Italy.

    Contrary to the lump-sum tax regime in Switzerland, which does not apply to Swiss citizens, the italian flat tax may also apply to Italian citizens, should they too have proof that for at least 9 of the last 10 tax periods they have been resident elsewhere and, upon application, are transferring their residence back to Italy.

    The benefits of this regime may also be extended to family members (spouse, offspring, parents, in- laws, siblings) of the applicant. The same rules on the transfer of residence to Italy that apply to the applicant, also apply in this scenario.

    Italian flat tax

    The regime allows for an annual 200.000 € substitute tax to be applied on foreign earned income, including profits and capital gains deriving from participations in off-shore companies.

    The payment of such italian flat tax covers all the foreign income derived by the relevant taxpayer and thus the latter does not have to pay any further tax in Italy on its foreign income.

    It is possible to exclude some countries from the option, thus applying the tax credit method.

    An important exception is related to the sale of non-portfolio participations related to entities resident outside the Italian territory.

    Non-portfolio participations are defined as shares and any other shareholding in the capital or assets of the investee company characterised by a percentage of voting rights exercisable in the ordinary meeting exceeding 2% or 20%, or a shareholding in the capital or assets exceeding 5% or 25%, depending on whether the securities are traded on regulated markets or other shareholdings.

    Any capital gain related to such participation, even though considered to be sourced abroad, is not covered by the substitute flat tax if the relevant sale occurs within the first five in years in which the relevant taxpayer has moved to Italy.

    Where the scheme is extended to the family members, there is the obligation to pay a substitute tax of € 25.000 for each and every member who wants to benefit from such regime.

    Income from Italian sources

    Unlike what happens in Switzerland with the lump-sum tax regime, the Italian Res Non Dom Regime does not provide for the impossibility for beneficiaries to generate income from Italian sources, which will be regularly taxed with the ordinary tax brackets (up to 43%).

    Other benefits

    The regime also grants some other specific benefits, such as:

    • it exonerates the taxpayer from reporting the assets held and to pay some specific Italian estate taxes on foreign immovable properties and financial assets (IVIE and IVAFE);
    • the Italian CFC regime does not apply with respect to the entities held abroad which fall under the scope of the regime;
    • the Italian inheritance and gifts tax is due only with respect to assets located in Italy.

    Additionally, based on the interpretation of Italian Tax Authorities:

    • the taxpayer who benefits from such regime is considered to be a resident also under tax treaty law, hence it is allowed to benefit from the Italian tax treaty network,
    • the presumption of the company’s tax residence, based on the place of effective management, would not apply solely due to the relocation of the new resident director to Italy. The Italian Tax Authorities also allow inward taxpayers the regime—either at the time of entry or during a subsequent tax period— to declare the foreign entities they intend to manage directly from Italy. They may request an opinion on the compelling “foreign nature” of the income derived from such entities and attributable to them.
    Ruling request

    Ahead of benefitting from the beneficial tax regime, the interested taxpayer can apply for a tax ruling from the Italian Tax Authorities. This way the taxpayer can have certainty on the presence of the conditions that are required in order to benefit from the regime.

    The ruling request, which shall be replied to within 120 days, can even be filed ahead of the taxpay- er moving his tax residence to Italy.

    Duration

    The substitute tax on foreign income shall commence in the first or second tax period that the taxpayer has moved his tax residence to Italy and shall cease to apply after 15 years.

    The above regime is an extremely attractive alternative for HNWIs who are considering relocation or intend to exit the UK following the removal of Res Non Dom.

    Strategic Considerations for Affected Individuals – Italian flat tax as a possible Safe Harbour


    Many affluent individuals relocating to Italy are choosing the prosperous regions of Liguria (Italian Riviera) and Lombardy (Milan area, Como lake). Italy offers a relatively low tax burden, making it an attractive destination for millionaires, particularly those from high-tax jurisdictions like the UK.
    Additionally, Italy’s economy outperforms many other European nations, further enhancing its appeal.


    In this context, many UK Res-Non- Dom individuals are expected to be managers active in the finance and private equity sectors, often owning offshore entities, such as trusts, to hold their financial interests or property.
    Under the UK Res-Non-Dom system, these were covered by the remittance basis or excluded from the UK’s often very burdensome inheritance and gift tax.


    On the other side, the recent legislation enacted in Italy implemented significant changes for the private client sector, affecting the rules on the tax residence of individuals and legal entities and making essential changes to the current regulations on inheritance and gift tax (IHGT).


    Additionally, Italy’s recent legislation on the taxation of income distributions from offshore opaque trusts has clarified some long-standing uncertainties in its tax rules.
    However, challenges remain, particularly regarding the rules governing the identification of privileged tax jurisdictions and the inclusion of taxes paid by third parties or the trust itself in foreign jurisdictions. Further complexities involve distinguishing between income and capital, documentation requirements, and trustees’ discretion in categorising distributions.


    Settlers, trustees and family offices should then seek legal advice to understand the impact of the Italian flat tax rules on such entities or trust structures.

    *Articolo scritto insieme a Maurizio di Salvo

  • New Residents Regime and Corporate Tax Residence Shifting

    New Residents Regime and Corporate Tax Residence Shifting

    moving to italy

    Italian flat tax regime

    The new residents regime favours the individual’s tax position by offering a flat tax of €200,000 on income generated abroad.

    Place of effective management of the company

    However, at the corporate level, it’s essential to verify whether the role of the new resident in the foreign companies could bring these companies under Italian taxation, particularly due to the requirement regarding the place of effective management (Article 73, paragraph 3 of the TUIR, as well as the so-called POEM under DTAs).

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    moving to italy

    Italian flat tax regime

    The new residents regime favours the individual’s tax position by offering a flat tax of €200,000 on income generated abroad.

    Place of effective management of the company

    However, at the corporate level, it’s essential to verify whether the role of the new resident in the foreign companies could bring these companies under Italian taxation, particularly due to the requirement regarding the place of effective management (Article 73, paragraph 3 of the TUIR, as well as the so-called POEM under DTAs).

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