In base alla risposta all’interpello 12.1.2022 n. 17, per i dividendi erogati da una società di capitali italiana a una società di persone estera trasparente di diritto inglese:
- la partnership non ha titolo a fruire dei benefici del DTA Italia-Regno Unito (consistenti, nello specifico caso, nella riduzione della ritenuta in uscita), in quanto priva di soggettività passiva sua propria e, quindi, non rientrante tra le “persone residenti” contemplate dal Trattato;
- possono, però, beneficiare della Convenzione i partner, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione (liable to tax) nel proprio Stato di residenza e siano i beneficiari effettivi dei proventi.