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  • Conferimento a realizzo controllato e abuso del diritto

    Conferimento a realizzo controllato e abuso del diritto

    Oggetto dell’articolo è il caso concreto della riorganizzazione di un gruppo familiare attraverso un conferimento a realizzo controllato e dei possibili profili di abuso del diritto dell’operazione.

    In base alla risposta all’interpello n. 169/2024, non è considerata abusiva ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000 l’operazione mediante la quale due soci costituiscono distinte holding unipersonali applicando il regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2-bis del TUIR e acquistano la partecipazione di un terzo socio, già oggetto di rivalutazione, utilizzando risorse derivanti da un finanziamento bancario, purché il socio cedente abbandoni definitivamente la compagine sociale e non assuma più incarichi, nemmeno in qualità di amministratore.

    Conferimento di partecipazioni qualificate

    Ai sensi dell’art. 177 co. 2-bis del TUIR, se la società conferitaria non ottiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 n. 1 c.c. né aumenta la quota di partecipazione, il regime del realizzo controllato si applica quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

    • Le partecipazioni conferite rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili in assemblea superiore al 2% o al 20%, oppure una quota di capitale o patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli quotati o non quotati.
    • Le partecipazioni devono essere conferite a società, esistenti o di nuova costituzione, interamente possedute dal conferente o dal conferente con i suoi familiari di cui all’art. 5 co. 5 del TUIR, se il conferente è una persona fisica (l’inclusione dei familiari è stata introdotta dal D.Lgs. 192/2024 e si applica alle operazioni effettuate dal 31.12.2024 in poi).

    L’ambito soggettivo dell’art. 177 co. 2-bis del TUIR prevede che:

    • I soggetti conferenti possano essere persone fisiche, società o enti, indipendentemente dall’esercizio di attività d’impresa e dalla residenza.
    • La società conferitaria debba essere una società di capitali residente interamente partecipata dal conferente.
    • La società le cui partecipazioni sono oggetto di conferimento debba essere una società di capitali residente.

    Rivalutazione delle partecipazioni

    La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 18%, è riservata ai soggetti che realizzano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR.

    Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12, possono beneficiare di questa disposizione:

    • Le persone fisiche per le operazioni estranee all’attività d’impresa.
    • Le società semplici e i soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
    • Gli enti non commerciali, purché l’operazione non avvenga nell’esercizio di attività d’impresa.
    • I soggetti non residenti per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Italia, salvo disposizioni contrarie nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

    Un esempio concreto

    La risposta menzionata analizza una complessa operazione di riorganizzazione della struttura partecipativa di una s.r.l., partecipata da tre membri della stessa famiglia, volta a permettere l’uscita di uno di essi a causa di disaccordi con gli altri due.

    Il progetto di riorganizzazione prevede un doppio conferimento, in regime di realizzo controllato ex art. 177, co. 2-bis del TUIR, mediante il quale i due soci acquirenti costituiscono due holding unipersonali, conferendo le proprie quote della società di famiglia. Queste holding, utilizzando un finanziamento bancario, acquistano proporzionalmente la partecipazione del socio uscente, che aveva precedentemente rivalutato la quota.

    Dopo l’acquisizione, le holding cessionarie estinguono il finanziamento in un’unica soluzione, utilizzando i proventi di un dividendo straordinario erogato dalla s.r.l.

    Entro 12 mesi dalla conclusione della riorganizzazione, ciascun socio delle holding procederà al passaggio generazionale in favore dei propri discendenti.

    L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’intera operazione non generi un vantaggio fiscale indebito, in particolare con riferimento alla rivalutazione della quota seguita dalla cessione alle holding riconducibili agli altri soci. Tale configurazione di recesso atipico, che consente al socio uscente di qualificare il provento come reddito diverso e di applicare l’opzione per la rivalutazione, è ritenuta legittima purché l’uscita dalla società e dagli organi amministrativi sia totale e definitiva.

    Un elemento rilevante per evitare la riqualificazione in un recesso tipico è che i fondi per l’acquisto derivino da un finanziamento bancario anziché da risorse della società target, anche se successivamente il prestito viene rimborsato tramite un dividendo straordinario.

    Ultimo elemento, di non secondaria importanza è quello relativo alla deducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti contratti dalle holding per l’acquisto delle partecipazioni, che non è considerata un vantaggio fiscale indebito ai fini delle imposte sui redditi.