Ai sensi dell’art. 44 del DL 78/2010, i ricercatori e docenti possono beneficiare di una tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati residenti all’estero per almeno 2 anni;
- aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia, per istituti pubblici o privati, successivamente al proprio trasferimento.
i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% (con una esenzione della base imponibile pari al 90%).
Ciò significa che, nel caso di redditi percepiti per le attività opra menzionate in misura pari a 100.000 euro, la base imponibile imponibile è pari a 10.000 euro. Inoltre, non è presente alcun limite al reddito agevolabile, contrariamente a quanto accade per gli impatriati.
A partire dal 2020, la durata dell’agevolazione è di 6 anni, estendibile a:
- 8 anni qualora i ricercatori e docenti abbiano un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza fiscale o nei 12 mesi precedenti al trasferimento
- 11 anni qualora abbiano almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 anni qualora abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.
L’agevolazione non è cumulabile con quella degli impatriati o dei nuovi residenti e, a differenza della prima, non prevede un periodo minimo di permanenza in Italia.