Le donazioni di denaro provenienti dall’estero a favore di soggetti residenti in Italia sollevano diverse questioni di natura fiscale, in particolare per quanto riguarda l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni prevista dal D.Lgs. 346/90.
Non è infrequente il caso di famiglie i cui membri risiedono in Paesi diversi, in tali situazioni è necessario valutare le conseguenze derivanti dall’effettuazione di donazioni cross-border.
La disciplina fiscale italiana si fonda sul principio della territorialità, che stabilisce l’imponibilità in base alla residenza del donante e al luogo in cui si trovano i beni oggetto di trasferimento.
Il principio di territorialità ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 346/90
L’art. 2 del D.Lgs. 346/90 disciplina la territorialità dell’imposta sulle successioni e donazioni, prevedendo due ipotesi principali:
- Donante residente in Italia: l’imposta si applica a tutti i beni e diritti trasferiti, indipendentemente dal luogo in cui essi si trovano;
- Donante non residente: l’imposta si applica solo ai beni esistenti nel territorio dello Stato.
Donazioni di denaro dall’estero a favore di residenti in Italia
In base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 310 /2019, la donazione di denaro effettuata da un donante non residente a favore di un beneficiario residente in Italia non è soggetta a imposizione se il denaro proviene da un conto estero e non risulta “esistente” nel territorio dello Stato al momento della donazione.
A conferma di questo principio si richiamano anche le pronunce della Corte di Cassazione:
- Cass. 24 marzo 2021 n. 8175: il denaro donato tramite bonifico da un conto estero non è rilevante ai fini dell’imposta di donazione poiché si considera esistente fuori dal territorio italiano;
- Cass. 30 marzo 2021 n. 8720: ribadisce l’irrilevanza fiscale della donazione di somme di denaro provenienti da conti esteri, in linea con i principi di territorialità sanciti dal D.Lgs. 346/90;
- Cass. 12 aprile 2023 n. 9780: conferma che il criterio determinante per l’applicabilità dell’imposta è il luogo in cui è detenuto il denaro prima del trasferimento.
Chiarimenti interpretativi recenti
Un ulteriore chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 7/2024, in cui si afferma che il bonifico da un conto corrente estero a un conto corrente italiano non comporta l’applicazione dell’imposta di donazione, purché il denaro sia stato depositato su un conto estero prima della donazione.
Questo principio è stato applicato anche nel caso specifico di una donazione effettuata da una cittadina svizzera a favore di un residente italiano per l’acquisto di un immobile in Italia. Nonostante il trasferimento avvenga a beneficio di un soggetto residente e il denaro venga utilizzato in Italia, l’irrilevanza fiscale è confermata dall’assenza del presupposto territoriale.
Obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)
Pur in assenza di imposizione fiscale, il beneficiario residente in Italia è tenuto a dichiarare l’esistenza del conto estero e le relative giacenze nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai sensi del D.L. 167/1990.
I trasferimenti superiori a 5.000 euro da o verso l’estero devono essere comunicati dagli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’art. 1 comma 1 del D.L. 167/1990, da ciò deriva l’opportunità di formalizzare la donazione.
Formalizzazione delle donazioni di denaro dall’estero
Per evitare contestazioni, è opportuno formalizzare la donazione di denaro dall’estero mediante un atto scritto, anche se non richiesto dalla normativa estera. La mancanza di un atto formale potrebbe infatti generare dubbi sulla provenienza delle somme e comportare l’attivazione di controlli antiriciclaggio da parte dell’istituto bancario italiano.
In caso di donazioni non formalizzate, è possibile procedere successivamente alla redazione di un atto notarile di ricognizione della liberalità, al fine di fornire adeguata documentazione a supporto della natura gratuita del trasferimento.
Rischi di doppia imposizione
Se in una donazione si riscontra una situazione di doppia residenza del donante, risulta complesso invocare un rimedio convenzionale per risolvere il conflitto. Tra le sette convenzioni sottoscritte dall’Italia in materia di imposta sulle successioni, solo quella con la Francia si estende anche alle donazioni.
Anche qualora non vi fossero incertezze sulla residenza fiscale italiana del donante, ma il beneficiario fosse considerato non residente, è essenziale esaminare la normativa fiscale vigente nello Stato estero coinvolto.
In alcuni Paesi, infatti, una donazione può essere soggetta a imposizione fiscale anche se riguarda beni situati all’estero, qualora il beneficiario sia residente. Questo è, ad esempio, il caso della Francia e della Germania. Di conseguenza, una donazione diretta di denaro a favore di un soggetto non residente può essere rilevante sia in Italia (in virtù della residenza del donante, con il donatario non residente come soggetto obbligato) sia nel Paese di residenza del beneficiario.
In tali circostanze, eventuali situazioni di doppia imposizione fiscale dovrebbero essere risolte principalmente attraverso le disposizioni previste dalle normative tributarie nazionali di ciascun Paese.
Considerazioni finali
L’attuale interpretazione normativa, corroborata dalla giurisprudenza di legittimità e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, esclude l’applicazione dell’imposta sulle donazioni per i trasferimenti di denaro effettuati da conti esteri a favore di soggetti residenti in Italia, se il donante è non residente. Tuttavia, resta fondamentale procedere con attenzione, adottando le necessarie cautele documentali e monitorando gli obblighi fiscali connessi al trasferimento di fondi dall’estero.
In attesa di eventuali interventi legislativi in materia, è consigliabile una verifica preliminare degli effetti fiscali di qualsiasi trasferimento inter vivos a titolo gratuito che coinvolga elementi di internazionalità.
Si rimanda all’apposito articolo per le implicazioni in tema di donazioni transfrontaliere per i soggetti che beneficiano del regime dei neo domiciliati.
Lascia un commento