Credito d’imposta per i dividendi di fonte estera

Il presente contenuto è un approfondimento in merito all’articolo relativo alla percezione di dividendi di fonte estera da parte di persone fisiche non imprenditori fiscalmente residenti in Italia.

Giurisprudenza recente

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione 1.9.2022 n. 25698, anche la sentenza della C.G.T. I Siena n. 68/1/24 ha stabilito che le persone fisiche residenti in Italia possono scomputare l’imposta assolta all’estero sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana del 26% a norma dell’art. 165 del TUIR, andando ad arricchire la giurisprudenza su questo argomento.

Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia

Sulla base di quanto previsto dall’art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con gli Stati Uniti dall’Italia (ma anche dai trattati con paesi come la Francia, il Regno Unito, la Germania, ecc.) ai residenti italiani spetta la detrazione dell’imposta trattenuta nell’altro paese, tuttavia, si specifica,  “nessuna deduzione (detrazione) sarà accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana”.

Per la Cassazione, se l’assoggettamento a imposizione in Italia con ritenuta a titolo d’imposta o imposta sostitutiva del 26% è obbligatoria, l’imposta estera si deve considerare detraibile, superando l’impossibilità di beneficiare del credito d’imposta in caso di reddito assoggettati a tassazione sostitutiva.

Ad oggi, il Modello Redditi non prevede la possibilità di scomputare il credito direttamente in dichiarazione, quindi l’unico modo per utilizzare il credito per le imposte versate all’estero è chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Al contrario, la convenzione contro le doppie imposizioni esclude la detrazione ove i dividendi di fonte estera siano assoggettati a ritenuta “su richiesta del contribuente”, locuzione che risulterebbe indice della volontà dell’Italia di negare in qualsiasi situazione il credito d’imposta.

In sostanza il trattamento non è sempre uguale e prevede un’analisi a monte della Convenzione Contro le Doppie Imposizioni tra l’Italia e il paese della fonte.

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