Un tema di particolare interesse nella vita delle imprese, in particolare per quelle di famiglia, è il passaggio generazionale.
Nella normativa italiana è presente una disposizione fiscale volta ad agevolare il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni in imprese di famiglia.
Tra gli strumenti che consentono di ottenere questo risultato, nel presente contenuto ci si focalizza brevemente sull’applicazione di detta normativa relativamente agli istituti della donazione di azienda (o di partecipazioni) e del patto di famiglia, rimandando ad apposito articolo per quanto riguarda l’utilizzo del trust.
Donazione d’azienda e patto di famiglia
Nell’ambito del passaggio generazionale delle imprese, mentre il concetto di donazione è (o do dovrebbe) essere chiaro a tutti, meno noto (almeno per i non addetti ai lavori) è l’istituto del patto di famiglia.
Mediante il patto di famiglia l’imprenditore o il titolare di partecipazioni trasferisce l’azienda o le partecipazioni ad uno o più discendenti ritenuti idonei alla guida dell’impresa di famiglia con contestuale compensazione degli eredi non assegnatari dell’azienda.
Il beneficiario di una donazione d’azienda può essere qualunque soggetto, anche se le agevolazioni fiscali si realizzano solo in capo al coniuge o ai discendenti, mentre l’assegnatario dell’azienda nell’ambito del patto di famiglia potrà essere solo un “discendente” dell’imprenditore, quindi suo figlio o suo nipote. È escluso il coniuge.
Il contratto del patto di famiglia:
- rappresenta una deroga al divieto dei patti successori, in forza del quale sarebbe preclusa la possibilità di trasferire le partecipazioni;
- permette di realizzare un’attribuzione stabile e definitiva, sottratta alla disciplina in materia di riduzione e non assoggettabile a future contestazioni;
- mantiene la stabilità del trasferimento, la quale è garantita anche in caso di sopravvenienza di nuovi legittimari;
- consente di attribuire convenzionalmente un valore alle partecipazioni, cristallizzandole a quella data senza più ridiscuterne in futuro;
- consente di ritornare sui propri passi, recedendo dal contratto e ripristinando la situazione di partenza.
Esenzione dall’imposta di donazione nel passaggio generazione delle imprese
Come regola generale, la donazione di azienda o di partecipazioni effettuata a favore di soggetti diversi dal coniuge o dal discendente del donante, è assoggettata a imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie ordinarie.
Qualora la donazione venga realizzata in favore del coniuge o del discendente del donante, si possono verificare due situazioni:
- se non sussistono le condizioni di esenzione individuate dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, è soggetta ad imposta sulle donazioni con le aliquote e le franchigie ordinarie;
- se, invece, sussistono dette condizioni, è esente da imposta sulle donazioni.
L’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90, riformulato dal DLgs. 139/2024, prevede un’esenzione per i trasferimenti, realizzati tramite donazione o patto di famiglia di aziende, quote sociali e azioni, che consente di azzerare l’imposizione in presenza di determinate condizioni, se le partecipazioni o l’azienda vengono trasferite al coniuge (in caso di donazione) o ai discendenti (in entrambi i casi).
Inoltre, in base a quanto riportato nella risposta AdE 571/2021, le partecipazioni che abbiano goduto dell’esenzione dall’imposta di donazione ex art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 non rientrano nel computo del coacervo delle donazioni che il medesimo donatario riceva dal medesimo donante.
Trasferimenti di Aziende
L’esenzione fa riferimento al trasferimento di aziende o rami d’azienda ex art. 2555 c.c.
Partecipazioni Societarie
L’esenzione si applica anche a:
- Società di persone: senza condizioni aggiuntive, se il trasferimento avviene per successione, donazione o strumenti similari.
- Società di capitali: solo se il trasferimento garantisce il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1) c.c.
Condizione del Controllo
L’esenzione è concessa se il beneficiario ottiene o integra il controllo sociale, definito come il possesso della maggioranza dei voti in assemblea. Le casistiche coperte includono:
- Acquisizione ex novo del controllo (es. erede non socio che riceve il 51% di una società).
- Integrazione del controllo sommando le nuove partecipazioni a quelle già possedute.
- Rafforzamento del controllo già detenuto con ulteriori quote ricevute.
Secondo la Cassazione n. 6591/2021, nel caso in cui, per mezzo di un patto di famiglia, il titolare di un’azienda trasferisca le quote di maggioranza di una società di capitali, pari al 75%, suddividendole in parti uguali tra i suoi tre figli, che ottengono il 25% ciascuno, non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’esenzione, neppure se i medesimi, il giorno successivo alla stipula del patto di famiglia, siglano un patto parasociale in cui si impegnano ad assumere qualsiasi decisione relativa all’ordinaria o straordinaria amministrazione e qualsiasi decisione all’unanimità.
Acquisto in Comunione
- Se la quota di controllo viene suddivisa tra più eredi, l’agevolazione si applica solo se uno di loro acquisisce individualmente il controllo.
- Se la quota è trasferita in comproprietà tra più discendenti, l’agevolazione spetta a tutti.
Quote di Società Non Residenti
Confermando i precedenti orientamenti giurisprudenziali, la riforma ha esteso l’esenzione anche ai trasferimenti di quote di società estere, purché situate in Paesi dell’UE, dello Spazio Economico Europeo o in Paesi con adeguato scambio di informazioni.
Condizioni agevolative e periodo di osservazione quinquennale
L’esenzione impositivo per il passaggio generazionale delle imprese prevista dall’art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90 è subordinata, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi, al rispetto di un periodo di osservazione quinquennale, durante il quale il beneficiario deve mantenere determinati comportamenti. Il DLgs. 139/2024 ha precisato gli obblighi per le tre tipologie di trasferimento agevolabili:
- Azienda o rami d’azienda: l’attività d’impresa deve proseguire per almeno 5 anni dal trasferimento.
- Quote di controllo di società di capitali: il controllo deve essere mantenuto per almeno 5 anni.
- Altre quote sociali: il diritto sulle quote deve essere detenuto per almeno 5 anni.
Per quanto riguarda le società di persone, il beneficiario deve conservare la titolarità delle quote per 5 anni, indipendentemente dal controllo.
Caso particolare le società “senza impresa”
Resta aperto il dibattito circa l’applicabilità dell’esenzione ai trasferimenti di quote di società senza attività imprenditoriale, come holding pure e società immobiliari. Prima della riforma, dottrina e giurisprudenza tendevano ad escludere l’esenzione in tali casi, in quanto la ratio del beneficio è agevolare il passaggio generazionale dell’impresa.
- Società immobiliari: la Cassazione (sentenza n. 6082/2023) ha escluso l’esenzione, ritenendo che il trasferimento di una partecipazione immobiliare non sia assimilabile al trasferimento d’impresa.
- Holding pure: l’Agenzia delle Entrate (interpello n. 552/2021) ha negato il beneficio se la holding detiene solo quote di minoranza di una società operativa.
- Società semplice: la questione rimane controversa, con posizioni dottrinali contrastanti.
Dichiarazione e decadenza dal beneficio
L’impegno a mantenere l’azienda per 5 anni deve essere dichiarato dagli aventi causa nell’atto di donazione o nel patto di famiglia. Il mancato rispetto delle condizioni comporta la decadenza dall’agevolazione, con obbligo di versare:
- l’imposta di donazione in misura ordinaria;
- la sanzione amministrativa del 25% ex art. 13 del DLgs. 471/97;
- gli interessi di mora.
Secondo la risposta Agenzia delle Entrate 231/2019, la cessione della sola nuda proprietà dell’azienda ricevuta non comporta la decadenza dal beneficio. Questo accade in quanto l’usufruttuario ne mantiene la gestione.
Compensazioni nel patto di famiglia
Specificatamente al solo patto di famiglia, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., il beneficiario che ottiene l’azienda o le partecipazioni societarie è tenuto a “liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote” di legittima loro spettanti.
Tali compensazioni possono essere previste anche dallo stesso contratto di patto di famiglia e, in questa situazione, potrebbe essere lo stesso disponente ad effettuarle.
Il trattamento fiscale delle compensazioni è stato analizzato da numerosi documenti di prassi, tra cui le circolari n. 3/2008 e n. 18/2013 e la risoluzione n. 12/2025 ed è tato oggetto di varie sentenze della Cassazione, tra le quali spiccano la 29506/2020, la. 19561/2022 e la 19627/2024).
Tali interventi sono giunti alla conclusione che;
- l’esenzione si applica, nell’ambito del patto di famiglia, esclusivamente con riferimento al trasferimento effettuato dal disponente al beneficiario dell’azienda o delle quote di partecipazione;
- le compensazioni sono soggette all’imposta sulle donazioni, le cui aliquote e franchigie si determinano in relazione al rapporto di parentela intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario dell’azienda.