I soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia o si siano identificati direttamente ai fini IVA, possono chiedere il rimborso del credito IVA maturato nel nostro Paese tramite:
- Portale elettronico, ai sensi dell’art. 38-bis2 del DPR 633/72.
- Procedure ordinarie italiane (dichiarazione annuale e modello TR).
L’IVA rimborsabile riguarda l’imposta assolta su:
- Importazioni di beni.
- Acquisti di beni e servizi in Italia, se detraibili ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del DPR 633/72.
Procedura tramite portale elettronico
- La richiesta è presentata nello Stato UE di stabilimento, che la trasmette all’Agenzia delle Entrate italiana.
- Periodo di riferimento:
- Trimestrale: minimo tre mesi, salvo il periodo residuo dell’anno.
- Annuale: massimo un anno solare.
- Termini di presentazione (Provv. Agenzia Entrate n. 53471/2010):
- Rimborso trimestrale: dal primo giorno del mese successivo al trimestre fino al 30 settembre dell’anno seguente.
- Rimborso annuale: dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno successivo.
- Importi minimi per il rimborso:
- 400 euro per richieste infrannuali.
- 50 euro per richieste annuali.
Condizioni per il rimborso tramite portale elettronico
Il soggetto passivo non deve:
- Avere una stabile organizzazione in Italia.
- Aver effettuato operazioni territorialmente rilevanti, salvo eccezioni:
- Operazioni soggette a reverse charge.
- Prestazioni di trasporto e servizi accessori non imponibili (art. 9 DPR 633/72).
- Operazioni ex art. 74-septies DPR 633/72.
- Deve svolgere operazioni che danno diritto alla detrazione IVA nello Stato membro di stabilimento.
La nomina di un rappresentante fiscale in Italia non preclude il rimborso tramite portale elettronico (Cass. 24207/2023 e 1031/2022; CGUE C-323/12 e C-242/19).
Fatture valide per il rimborso
Secondo la prassi (interpelli Agenzia Entrate nn. 339/2020, 359/2021, 147/2024, 236/2024), le fatture devono:
- Essere intestate alla partita IVA del soggetto non residente.
- Non essere incluse nelle liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali con la partita IVA italiana.
Se la fattura è intestata alla partita IVA italiana, il rimborso avviene esclusivamente con le procedure ordinarie previste per i soggetti italiani (art. 38-bis DPR 633/72).
Procedura ordinaria di rimborso IVA
Per i soggetti identificati in Italia, il rimborso del credito IVA segue l’art. 30 DPR 633/72:
- Annuale: Quadro VX della dichiarazione IVA, da presentare tra 1° febbraio e 30 aprile dell’anno successivo (art. 8 DPR 322/98).
- Trimestrale: Modello TR, da inviare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (art. 8, c. 2 DPR 542/99).
- Importo minimo per il rimborso: 2.582,28 euro, senza ulteriori condizioni per i soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta (art. 30, c. 2, lett. e) DPR 633/72).
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