Ritenuta sui dividendi distribuiti a società extra-UE: rimborso

Il contenuto esamina schematicamente la sentenza n. 509/2024 – CGT di Pescara in merito alla ritenuta sui dividendi di fonte italiana pagati ad una società statunitense.

1. Contesto e Principio Violato

  • Decisione: La CGT di Pescara ha riconosciuto il rimborso alla società americana della differenza tra l’aliquota sulla ritenuta sui dividendi convenzionale (5%) e quella più favorevole applicata a società UE (1,2%).
  • Motivazione: Violazione del principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE).

2. Il Caso

  • Società coinvolta: Società americana con partecipazione in una società italiana.
  • Fatti:
    • Nel 2018 ha percepito dividendi con ritenuta del 5% (art. 10, co. 2, lett. a, Convenzione ITA-USA).
    • Ha contestato la mancata applicazione dell’aliquota ridotta dell’1,2% (art. 27, co. 3-ter, DPR 600/1973).
  • Argomentazione della società americana:
    • Disparità di trattamento tra società extra-UE e UE/SEE.
    • Violazione dell’art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali.
  • Replica dell’Agenzia delle Entrate:
    • Soggetti residenti e non residenti non sono equiparabili.
    • La società ricorrente non era beneficiario effettivo dei dividendi.

3. Decisione della CGT

  • Accoglimento del ricorso: Diritto al rimborso della maggiore ritenuta sui dividendi subita.
  • Precedente richiamato: Cass. n. 21481/2022 su fondi d’investimento extra-UE.
  • Principio confermato: Applicabilità dell’aliquota ridotta (1,2%) anche a soggetti residenti in paesi terzi, in base all’art. 63 TFUE.

4. Orientamento della Corte di Giustizia UE

  • Restrizioni ai movimenti di capitali vietate se dissuadono investimenti transfrontalieri.
  • Eccezioni ex art. 65 TFUE ammesse solo se non discriminatorie o restrittive in modo occulto.
  • Conclusione: La discriminazione verso la società americana viola il principio di non discriminazione e la libera circolazione dei capitali.

5. Beneficiario Effettivo e Implicazioni Future

  • La CGT ha riconosciuto che la società americana era beneficiario effettivo dei dividendi.
  • La sentenza segue altre pronunce della CGUE sull’interpretazione conforme ai principi UE.
  • Possibili sviluppi: Nuove pronunce potrebbero estendere il rimborso ad altre società extra-UE (es. USA, UK) per dividendi distribuiti negli ultimi anni.

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