Territorialità delle criptovalute

Il presente contributo fornisce un supporto per identificare la territorialità delle criptovalute ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi e del monitoraggio fiscale.

Interpello 1.8.2022 n. 397:

  1. Cripto-attività di fonte italiana
    1. Detenute tramite intermediari o prestatori di servizi residenti in Italia.
    1. Archiviate su supporti informatici (es. chiavette USB) localizzati in Italia.
  2. Cripto-attività di fonte estera
    1. Detenute tramite intermediari esteri.
    1. Archiviate su supporti informatici localizzati all’estero.

Circolare 30/2023 – Specifiche aggiuntive in merito alla territorialità delle criptovalute:

  1. Cripto-attività considerate di fonte italiana:
    1. Le chiavi di accesso sono detenute presso intermediari residenti in Italia.
    1. Esiste uno stabile rapporto tra le cripto-attività e un intermediario residente in Italia.
  2. Cripto-attività detenute direttamente dal contribuente:
    1. Fonte italiana:
      1. Se le chiavi di accesso sono archiviate su supporti informatici (es. chiavette USB) localizzati in Italia.
      1. Presunzione di localizzazione in Italia se il contribuente è residente in Italia, salvo prova contraria.
    1. Fonte estera:
      1. Se il supporto è localizzato all’estero.

Chiarita quindi l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria italiana in merito alla territorialità delle criptovalute, per quanto riguardo i soggetti residenti in Italia, sulla base del “worldwide taxation principle” le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, tra cui le cripto-attività, qualunque sia la fonte, sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97. L’aliquota impositiva verrà aumentata al 33% a partire dal 2026.

Inoltre, ai fini del monitoraggio fiscale, a partire dal 2023, le critpo-attività devono essere indicate nel quadro RW del modello REDDITI anche da parte dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle cripto-attività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Compilazione del quadro RW

Introduzione normativa (dal 1° gennaio 2023):

La Legge n. 197/2022 ha modificato l’art. 4 del DL 167/90, introducendo l’obbligo esplicito di monitoraggio fiscale nel quadro RW per tutte le cripto-attività (prima obbligo previsto solo in via interpretativa).

Disciplina dal 2023

  1. Obblighi generali:
    1. Espressa previsione dell’indicazione delle cripto-attività nel quadro RW per:
      1. Possessori diretti.
      1. Titolari effettivi secondo normativa antiriciclaggio.
  2. Detenzione di cripto-attività:
    1. Obbligo di compilazione del quadro RW indipendentemente da modalità di archiviazione (wallet, conti digitali, ecc.) o localizzazione (Italia o estero).
    1. Un rigo da compilare per ogni portafoglio o sistema di conservazione.
  3. Eccezioni (smarrimento chiavi private):
    1. Non si indicano cripto-attività smarrite o soggette a furto dimostrabile (denuncia all’autorità competente).
    1. Vale anche per piattaforme chiuse o fallite senza accesso al wallet.

Esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale

  1. Condizioni di esonero:
    1. Attività affidate in gestione/amministrazione a intermediari italiani.
    1. Contratti conclusi tramite intermediari italiani.
    1. Redditi assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva da intermediari.
  2. Eccezioni:
    1. Attività di staking:
      1. Redditi soggetti a ritenuta del 26% se accreditati da società italiana.
      1. Non soggette a obblighi di monitoraggio fiscale.
    1. Wallet custodial presso intermediario italiano:
      1. Se i redditi non sono stati assoggettati a ritenuta, obbligo di compilazione del quadro RW.

Regime sanzionatorio

  1. Sanzioni per omissioni:
    1. 3%-15% dell’importo non dichiarato.
    1. Paradisi fiscali: Sanzione raddoppiata (6%-30%).
    1. Presentazione quadro RW entro 90 giorni dal termine: Sanzione fissa di 258 euro.
  2. Esclusione del raddoppio sanzioni:
    1. Mancata compilazione del quadro RW non comporta raddoppio per attività estere detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato.

Soggetti non residenti

Per i soggetti non residenti, in base alla normativa nazionale, le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, se le cripto-attività sono di fonte italiana secondo i criteri sopra esposti, sono assoggettate all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97 (33% a partire dal 2026). I non residenti rimangono quindi attratti all’imposizione italiana per i proventi delle cripto-attività.

Questa disposizione va tuttavia coordinata con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Pur se non espressamente specificato, si ritiene che le plusvalenze da cripto-attività rientrino tra i redditi disciplinati dall’art. 13 paragrafo 5 del modello OCSE, quindi tassate nel solo Stato di residenza del cedente; se così è, il non residente avrebbe titolo a non subire l’imposizione italiana, o a richiedere il rimborso, ove l’imposta sia stata prelevata.

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *