Soggetti beneficiari
Il regime degli impatriati (spesso impropriamente chiamato “rientro dei cervelli”), introdotto dall’ art. 5 del DLgs. 209/2023 che sostituisce la precedente norma recata dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, prevede una riduzione del 50% della base imponibile per i redditi dei lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento, che diventano;
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi per almeno 183 o 184 giorni) nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni.
Agevolazione
L’agevolazione, che ha un tetto massimo di 600.000 euro, si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi, senza possibilità di estenderlo.
I redditi oggetto dell’agevolazione sono costituiti da:
- i redditi di lavoro dipendente (art. 49 del TUIR);
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR);
- i redditi di lavoro autonomo “derivanti dall’esercizio di arti e professioni” (art. 53 co. 1 del TUIR).
Gli ulteriori redditi percepiti dal beneficiario, quali ad esempio dividendi o redditi da locazione, sono assoggettati a tassazione in base alle regole ordinarie.
Il c.d. “rientro dei cervelli”, al contrario di quello dei neo residenti ex Art 24 bis del TUIR, si applica ai soli redditi prodotti in Italia, di conseguenza quelli di fonte estera sono assoggettati a tassazione secondo le norme ordinarie.
Interazioni con altre agevolazioni
Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 23.5.2017 n. 17), una persona che si trasferisce in Italia non può beneficiare nello stesso periodo d’imposta delle agevolazioni per gli impatriati e dei neo domiciliati. È però possibile beneficiare di una di esse per una o più annualità e dell’altra per le annualità rimanenti, nel rispetto dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalle rispettive norme.
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