In base alla risposta all’interpello 12.1.2022 n. 17, per i dividendi erogati da una società di capitali italiana a una società di persone estera trasparente di diritto inglese:
- la partnership non ha titolo a fruire dei benefici del DTA Italia-Regno Unito (consistenti, nello specifico caso, nella riduzione della ritenuta in uscita), in quanto priva di soggettività passiva sua propria e, quindi, non rientrante tra le “persone residenti” contemplate dal Trattato;
- possono, però, beneficiare della Convenzione i partner, con riferimento alla quota di reddito loro imputata, a condizione che essi siano soggetti a imposizione (liable to tax) nel proprio Stato di residenza e siano i beneficiari effettivi dei proventi.
Il medesimo principio era già stato espresso in precedenti interpelli, come il n.258 del 2021, in base al quale i dividendi di fonte italiana pagati ad un fondo di investimento svizzero trasparente, partecipato da una fondazione anch’essa svizzera esente da imposta nella Confederazione Elvetica, possono beneficiare delle riduzioni d’imposta stabilite dall’art. 10 del DTI Italia-Svizzera.
In pratica:
- ciascuna Convenzione si applica, a norma dell’art. 1, par. 1, del modello OCSE, alle “persone” che sono residenti di uno Stato contraente (o di entrambi gli Stati);
- il termine “residente di uno Stato contraente” individua, a norma dell’art. 4, par. 1, del modello, le persone che, in base alla legge di tale Stato, sono ivi considerati soggetti ad imposta (liable to tax), secondo l’accezione che verrà delineata.
Le società di persone e le partnership hanno natura di “persone” (Commentario all’art. 3, § 2); tuttavia, esse non sono “residenti” secondo l’accezione dell’art. 4, par. 1, del modello se entità trasparenti rispetto ai partners e come tali non tassate autonomamente.
Il Commentario delinea, quindi, i seguenti principi per la società di persone estera:
- se la partnership è tassata come una società di capitali la stessa può considerarsi “residente di uno Stato contraente” agli effetti dell’art. 4 del modello OCSE, e in tal caso può applicarsi la Convenzione stipulata tra lo Stato della fonte del reddito e lo Stato di residenza della partnership;
- se la partnership è trattata come un soggetto trasparente, sono invece i partners qualificabili ai fini convenzionali come “persone residenti di uno Stato contraente”.
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